top of page
Cerca
Immagine del redattoreGabriele Deodati

TRAMEZZATURE NELL’APPARTAMENTO: SI PUÒ? QUALI SONO LE REGOLE?

Capita spesso di voler realizzare interventi di portata più o meno ampia negli appartamenti, anche se non è affatto facile districarsi tra le varie autorizzazioni richieste in base alla tipologia di intervento eseguita: SCIA, CILA, permesso di costruire, etc…

A ciò si aggiunga che, spesso, si trascuri volontariamente la segnalazione dell’intervento, integrando così di fatto, un reato molto diffuso in Italia: quello dell’abuso edilizio.

Ad ogni modo, occorre comunque precisare che non tutti gli interventi realizzati in assenza o in difformità delle predette autorizzazioni, integrano la fattispecie di reato dell’abuso edilizio.

Prova di quanto affermato e la recente sentenza n. 14964 pubblicata dalla terza sezione della Cassazione Penale lo scorso 11 aprile 2023.


La differenza tra permesso di costruire, SCIA e super SCIA

Prima di analizzare la vicenda occorre avere chiari in mente alcuni concetti chiave. Il Permesso di Costruire si ha nei casi di interventi molto consistenti (vedasi l’art. 10 del Testo Unico dell’Edilizia, il DPR n. 380/2001 che ne indica i lavori che vi sono subordinati).

Si tratta degli interventi di nuova costruzione, degli interventi di ristrutturazione urbanistica, degli interventi di ristrutturazione edilizia che abbiano come risultato un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che implichino modifiche della volumetria complessiva degli edifici.

La SCIA e la super SCIA, invece, sono poste un gradino sotto al permesso di costruire potendo qualificarsi come autorizzazioni per interventi minori.

In particolare la SCIA, disciplinata dall’art. 22 c) 1 e 2 del DPR n. 380/01, non può portare alla modifica dei parametri edilizi: volumetria complessiva, prospetto, localizzazione, ecc.; la super SCIA, invece, è prevista per opere soggette al permesso di costruire, o proprie, e può portare alla modifica di tutti i parametri edilizi (si veda l’art. 23 del DPR n. 380/01).


La vicenda

La precedente premessa è utile per comprendere le motivazioni che hanno portato la Suprema Corte ad assolvere l’imputato, reo di aver realizzato opere abusive nel proprio appartamento.

Il Tribunale di Padova aveva inizialmente condannato il proprietario di un appartamento, reo di aver realizzato tramezzature non autorizzate nell’immobile di sua proprietà con l’obiettivo di ricavare più stanze.

Il capo di imputazione, infatti, menziona espressamente dei lavori interni di “tramezzatura” eseguiti “in assenza di permesso di costruire“.

Ritenuta del tutto ingiusta la pena inflitta, l’imputato ricorre per Cassazione, la quale ribalta la decisione del Tribunale accogliendo le ragioni.

La punibilità delle irregolarità in campo edilizio

Il ragionamento della Corte parte dal presupposto che non sono stati disconosciuti i lavori realizzati, consistiti nella creazione di un’altra camera, ottenuta dalla ripartizione di un vano con modifiche apportate anche all’impianto elettrico e alla pavimentazione per renderle idonee all’alloggio.

La differenza, piuttosto, risiede nella punibilità dell’intervento realizzato.

Il nostro ordinamento, in base all’art. 44 del Testo Unico dell’edilizia DPR 380/01, solo per alcuni prevede la sanzione penale dell’ammenda e/o della reclusione.

Per altri, invece, prevede solamente la sanzione amministrativa edilizia consistente nel provvedimento ripristinante lo stato anteriore all’abuso, quali rimessa in pristino o la demolizione delle opere.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, pertanto, ha richiamato il principio secondo cui «in tema di reati urbanistici», deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o dell’accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico.

Di conseguenza, esclusa la necessità di un permesso di costruire a fronte della mera realizzazione di tramezzature che consentono di ricavare un maggior numero di stanze all’interno dell’immobile, non comportando né mutamento della volumetria complessiva né dell’originaria destinazione d’uso dell’immobile, la Cassazione ha assolto l’imputato perché il fatto non sussiste.

Fonte immobiliare.it



2 visualizzazioni0 commenti

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page