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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Tra primo e terzo condono edilizio, occhio ai vincoli: quando l'abuso non prende la sanatoria

Ci sono abusi edilizi che non si possono 'sanare', perché il vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, basta e avanza per soffocare qualsiasi tentativo di condono edilizio, come spiegano bene sia il Testo Unico Edilizia che i provvedimenti dedicati ai singoli condoni.

La sentenza 8643/2022 dello scorso 10 ottobre del Consiglio di Stato tratta proprio di questo, all'interno del ricorso contro il respingimento, da parte del comune, di 3 istanze di condono edilizio, presentate ex art. 32 del DL 269/2003 (cd. Terzo Condono Edilizio), convertito, con modificazioni, dalla legge 326/2003, e relative ad opere abusive realizzate su un immobile.

Istanze di (terzo) condono edilizio: le opere

Nel caso di specie, le istanze di condono riguardano:

  • un parco giochi per bambini costituito da officina, autoscontro, cassa autoscontro, cassa giochi vari, gru pesca, giostra con cassa;

  • un fabbricato adibito a bar e tavola calda realizzato mediante struttura costituita da telai in acciaio ancorati su soletta in c.a., tamponatura in blocchetti di calcestruzzo e tramezzi in cartongesso;

  • una tettoia aperta di protezione degli agenti atmosferici di un’area destinata a parco giochi per bambini, costituita da telai in acciaio ancorati su plinti in c.a. e copertura in lamiera grecata opaca e trasparente.

Tali opere sono realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del D.M. 25 febbraio 1974, anteriore all’edificazione delle opere.

Secondo l’appellante la sussistenza di un vincolo come quello operante per l’area non comporterebbe l’impossibilità di accedere al condono di cui alla L. n. 326/2003 stante il richiamo alle previsioni contenute negli artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985 (primo condono edilizio).

Le coordinate della sanatoria straordinaria: niente condono con vincolo di inedificabilità prima dell'esecuzione delle opere

Palazzo Spada ricorda che il combinato disposto dell’art. 32 della legge 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, lettera d), del DL 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge 326/2003, comporta che un abuso commesso su un bene sottoposto a vincolo di inedificabilità, sia esso di natura relativa o assoluta, non possa essere condonato quando ricorrono, contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • l’imposizione del vincolo di inedificabilità prima della esecuzione delle opere;

  • la realizzazione delle stesse in assenza o difformità dal titolo edilizio;

  • la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, è cioè consentita la sanatoria dei soli abusi formali).

Fonte Ingenio



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