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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Tettoie, serve il permesso di costruire?

Le tettoie possono essere qualificate come pertinenze ed essere realizzate senza permesso di costruire? Molto dipende dall’impatto che le opere hanno sul territorio, dalle dimensioni e dall’utilizzo cui sono destinate.

Le spiegazioni sono state fornite dal Tar Campania con la sentenza 5628/2021.

Tettoia abusiva, il fatto

Il proprietario di un’abitazione ha realizzato delle opere abusive, tra cui:

- il completamento della tettoia posta sopra il solaio del secondo piano;

- la realizzazione di una tettoia con profilati in ferro coperta da lamiere grecate di circa 45 metri quadri per un’altezza media di 2,90 metri;

- la realizzazione di un’altra tettoia di circa 24 metri quadri per un’altezza media di 2,90 metri.

Dopo aver ricevuto l’ordine di demolizione, il proprietario ha presentato ricorso sostenendo che le tettoie dovessero essere considerate interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali rientrano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.

Le opere, a detta del proprietario, sarebbero rientrate nella nozione di “pertinenza urbanistica” perché preordinate ad una esigenza oggettiva dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserite al servizio dello stesso, sfornite di autonomo valore di mercato, non valutabili in termini di cubatura e comunque dotate di un volume minimo (non superiore, in ogni caso al 20% di quello dell'edificio principale).

Tettoia, Tar: è una nuova costruzione

Il Tar Campania ha fatto in primo luogo una premessa: l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordinanza di demolizione ha natura vincolata. Il lungo periodo trascorso dalla realizzazione dell'opera abusiva non può quindi generare nel privato alcun legittimo affidamento.

Entrando nel merito della questione, i giudici hanno affermato che le opere non possono essere annoverate tra gli interventi di manutenzione straordinaria perché tra questi possono essere ricomprese solo le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.

Al contrario, le tettoie, con le caratteristiche e le dimensioni di quelle realizzate dal proprietario, si qualificano come nuove costruzioni perché implicano una apprezzabile trasformazione urbanistico edilizia, con creazione di nuove superfici utili ed incremento della volumetria esistente. Come nuove costruzioni, richiedono quindi il permesso di costruire.I giudici hanno ribadito che è necessario fare riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione laddove si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Ai fini urbanistici, infine, non possono ritenersi beni pertinenziali gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono coessenziali ma ulteriori ad esso “perché suscettibili di un utilizzo in modo autonomo e separato e poiché occupano aree e volumi diversi”.

Sulla base di questi motivi, i giudici hanno respinto il ricorso e confermato la demolizione degli abusi.


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