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Immagine del redattoreGabriele Deodati

SUPERBONUS: LE TIPOLOGIE DI ERRORI PIÙ COMUNI E COME GESTIRLI

L’Agenzia delle Entrate in una circolare è intervenuta relativamente alle due tipologie di errori che possono essere commessi nelle pratiche di cessione e di sconto in fattura dei crediti da Superbonus.

Andiamo a vedere di cosa si tratta, come procedere in caso di errore e le informazioni da conoscere.

Superbonus: le due tipologie di errori più frequenti

In sede di compilazione della comunicazione telematica sulla cessione, possono presentarsi due tipologie di errori, ovvero quelli formali e quelli sostanziali.

Tra gli errori formali:

  • recapiti;

  • codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;

  • indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;

  • codice identificativo dell’asseverazione presentata all’Enea per gli interventi di riqualificazione energetica di tipo Superbonus;

  • codice identificativo dell’asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico e relativo codice fiscale del professionista;

  • indicazione del semestre di riferimento;

  • stato di avanzamento lavori ed eventuale protocollo della comunicazione;

  • dati catastali;

  • data di esercizio dell’opzione;

  • tipologia del cessionario.

Gli errori sostanziali, invece, vanno a incidere sugli elementi essenziali della detrazione spettante. Rientrano, ad esempio, in questa categoria l’indicazione del codice dell’intervento errata o la percentuale relativa al limite di spesa.


Richiesta del Superbonus: cosa fare in caso di errore?

Per quanto riguarda gli errori formali, la cessione o lo sconto in fattura risultano essere validi, come specificato dall’Agenzia delle Entrate. In questo caso, infatti, sussistono i presupposti per poter beneficiare dell’agevolazione.

Basterà segnalare l’errore e i dati corretti direttamente all’Agenzia delle Entrate a: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Per gli errori sostanziali è prevista la possibilità di annullamento del credito nel cassetto fiscale del cessionario e questo può avvenire tramite una specifica comunicazione congiunta dalle parti.


Attraverso un’istanza sottoscritta digitalmente con firma autografa dal cessionario e dal cedente, sempre tramite PEC, può essere richiesto l’annullamento dell’accettazione.

Questa procedura, però, presenta alcune criticità, come:

  • le tempistiche ristrette per la gestione degli errori;

  • la difficoltà nell’ottenere la firma congiunta del documento di annullamento;

  • la difficile gestione dell’annullamento dei crediti già liquidati dal cessionario;

  • le difficoltà nella gestione dell’annullamento dei crediti già acquisiti e utilizzati in compensazione;

  • le difficoltà nel gestire l’annullamento dei crediti già liquidati dal cessionario e oggetto di ulteriore cessione ad un Istituto di credito.

Fonte immobiliare.it



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