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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Superbonus e agevolazioni prima casa, più tempo per trasferire la residenza

Come è noto, per non perdere le agevolazioni prima casa è necessario trasferire la propria residenza nel nuovo immobile acquistato entro il termine di 18 mesi. Se però l’immobile è soggetto a interventi di ristrutturazione agevolabili con il Superbonus 110% questo termine diventa più lungo, arrivando a 30 mesi.

È questa la novità inserita nel Decreto Semplificazioni bis (articolo 33 bis, Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) approvato in Senato il 28 luglio scorso.



Nello specifico, l’articolo in esame, alla lettera c), prevede l’introduzione del nuovo comma 10-bis all’articolo 119 del D.L. 34/2020, stabilendo che nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus (art. 119 comma 1, lettere a), b) e c) del DL 34/2020) il termine per stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita.

Ricordiamo che le agevolazioni prima casa consistono nel versamento di imposte ridotte sull’atto di acquisto. Le casistiche sono due:

  • se il venditore è un privato (o un’azienda che vende in esenzione Iva) si applicano:

    1. l’imposta di registro nella misura del 2%, anziché del 9%, sul valore catastale dell’immobile;

    2. l’imposta ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna


  • se il venditore è un’impresa con vendita soggetta a Iva: sono dovute l’imposta di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di 200 euro, oltre all’Iva ridotta del 4%, anziché 10%.

Ricordiamo anche che le agevolazioni prima casa non si applicano in caso di acquisto di immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Sismabonus Acquisti: 30 mesi per la rivendita

Stessa estensione anche per il cosiddetto Sismabonus Acquisti. Lo stesso articolo 33 bis lettera c), prevede infatti anche l’introduzione del nuovo comma 10-ter all’articolo 119 del D.L. 34/2020, che stabilisce ci siano 30 mesi di tempo, e non più 18, per la rivendita da parte d'imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili ricostruiti usufruendo del Sismabonus.



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