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Immagine del redattoreGabriele Deodati

SPETTA AL LOCATORE INTRODURRE LA MEDIAZIONE NEI GIUDIZI DI SFRATTO

In caso di procedimento instaurato per sfratto per morosità può capire che il conduttore si opponga alla convalida. In questi casi, però, occorre stare attenti ed attivarsi prontamente introducendo la mediazione obbligatoria come previsto per legge.

Difatti, in caso contrario le conseguenze sono quelle accadute nella vicenda sottoposta al tribunale di Palermo e decisa con la sentenza n. 1020 pubblicata in data 3 marzo 2023.

Il caso

Il proprietario di un immobile, vista la morosità del conduttore, si attivava giudizialmente proponendo il giudizio di sfratto per morosità.

All’udienza di convalida, il giudice, preso atto dell’opposizione del conduttore alla convalida dello sfratto, disponeva il mutamento del rito da sommario a speciale locatizio, provvedendo al contempo alla concessione dell’ordinanza di rilascio provvisoria. In tale caso, dovendosi ritenere che il locatore rimanga l’attore sostanziale del procedimento, spettava sempre a lui presentare la domanda di mediazione conciliativa di cui all’art. 5, comma 4, del d. lgs. 28/2010.

Nel caso in esame, però, non risultava agli atti che le parti in causa avessero presentato istanza di mediazione entro il termine di tre mesi così come previsto per legge.

La decisione del tribunale

Sulla scorta pertanto di tale oggettiva circostanza il giudice dichiarava l’improcedibilità della domanda proposta.

Difatti, come ricordato dallo stesso giudice, la giurisprudenza della Cassazione è ormai costante nell’affermare che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la procedura di mediazione non è a carico dell’opponente ma dell’opposto, in quanto attore sostanziale (cass. SS.UU. n. 19596/2020).

Analoga disciplina e principio di diritto sono applicabili anche qualora si verta in una causa in materia locatizia di rito sommario a seguito di intimazione di sfratto per morosità convertita da rito sommario a rito a cognizione piena a seguito di opposizione del conduttore.

Pertanto, alla prima udienza successiva alla scadenza del termine perentorio di tre mesi destinato alla mediazione, il giudice, dinanzi alla prova che la mediazione non è stata esperita né dall’attore né dal convenuto, non potrà rifissare un nuovo termine per celebrare ex novo il procedimento di mediazione perché questo è decaduto inesorabilmente.

Il principio da ricordare

Parte interessante della pronuncia del Tribunale di Palermo è quella in cui, preso atto del contrasto interno alla giurisprudenza circa l’onere su cui grava l’attivazione del procedimento di mediazione, afferma che: “nel procedimento di sfratto per morosità, se il giudice ha disposto il mutamento del rito conseguente all’opposizione presentata dal conduttore ed invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria, spetta al locatore-intimante l’onere di introdurre la mediazione a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto”.

Fonte immobiliare.it



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