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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Sismabonus acquisti 110%, MEF: ‘scade il 30 giugno 2022’

Il sismabonus acquisti con l’aliquota del 110% scade il 30 giugno 2022; successivamente a tale data e fino al 2024, continuerà ad essere fruibile con le aliquote ordinarie del 75% e 85%.

Lo ha chiarito mercoledì scorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) rispondendo in Commissione Finanze della Camera al deputato della Lega Alberto Ribolla.

Sismabonus acquisti 110%, il dubbio sulla scadenza

Il deputato Ribolla ha espresso un dubbio ingenerato dalla lettura dei commi 3-bis e 8-bis dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022: tali commi, “nel disporre le proroghe per il superbonus 110%, fanno riferimento unicamente al soggetto committente degli interventi”.

“Ne consegue, almeno fino a ulteriori chiarimenti ufficiali, che le proroghe non sono applicabili al sismabonus acquisti, nei quale il fruitore del bonus fiscale non è il soggetto che esegue i lavori ma l’acquirente dell’immobile”.

“Il superbonus per le unità immobiliari unifamiliari - ha proseguito Ribolla - è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022, sempre che al 30 giugno sia stato raggiunto uno stato di avanzamento delle opere realizzate di almeno il 30%”.

“Resta tuttavia il dubbio, alla scadenza del 30 giugno 2022, quali saranno il regime da applicare - agevolato oppure ordinario - e la percentuale di detrazione ad essa riferita, e quindi necessita chiarire se nella proroga delle agevolazioni del 110% è ricompreso il cosiddetto super-sismabonus acquisti” - ha concluso il deputato.


Sismabonus acquisti 110%, MEF: scade il 30 giugno 2022

Il MEF ricorda che il sismabonus acquisti, disciplinato dal comma 1-septies dell’articolo 16 del DL 63 del 4 giugno 2013, consiste in una detrazione, riconosciuta all’acquirente, del 75 o dell’85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica - (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata) ricadente nelle zone sismiche 1, 2 e 3 - realizzata tramite demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da un’impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, e con passaggio a una o a due classi di rischio inferiori.

Con il Decreto Rilancio (DL 34/2020), tale detrazione è stata aumentata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Su questo punto, l’Agenzia delle entrate, con la Risposta 57/2022, ha precisato che “affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che” … “l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022”.

Quindi, il MEF si allinea l’Agenzia delle Entrate, ribadendo che agli acquirenti di unità immobiliari antisismiche non si applicano le proroghe disposte dalla Legge di Bilancio 2022 che hanno esteso l’applicazione del superbonus, salvo per le unità immobiliari unifamiliari, al 31 dicembre 2025. Ne consegue che il sismabonus acquisti è fruibile 110% fino 30 giugno 2022 e con le aliquote ordinarie (75 e 85%) fino al 2024.

La discussione ha ignorato l’ipotesi, da alcuni avanzata nelle scorse settimane, che la scadenza potesse dipendere dall’intervento di demolizione e ricostruzione e, quindi, dalle imprese edili che lo realizzano. Il sismabonus acquisti, invece, è un’agevolazione destinata agli acquirenti persone fisiche per i quali i bonus con aliquota al 110% scadono il 30 giugno 2022.



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