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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Sismabonus 110%, come si calcola il 60% dei lavori

Il raggiungimento del 60% dei lavori entro il 30 giugno 2022, necessario per fruire del supersismabonus 110% fino al 31 dicembre 2022, deve essere calcolato sull’intervento considerato complessivamente e non solo in relazione ai lavori antisismici.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 791 del 24 novembre 2021.

A sottoporre il caso all’Agenzia è stato il comproprietario di un edificio, costituito da 3 appartamenti e 1 deposito pertinenziale, che sarà oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia al termine del quale saranno realizzati 5 appartamenti e 3 box auto.

Tutto il complesso, a fine lavori, risulterà residenziale. Il contribuente specifica che entro giugno 2022 verrà completato il 60% delle opere aventi valenza strutturale, che termineranno entro il 31 dicembre 2022.

Per questi lavori, il comproprietario intende fruire solamente del ‘supersismabonus’ (e non del ‘superecobonus’), cioè del superbonus 110% per gli interventi di miglioramento sismico, e chiede:

1. ai fini del raggiungimento del 60% dei lavori, si deve tener conto soltanto delle opere aventi valenza strutturale, cioè di quelle per il miglioramento sismico?

2. il limite di detrazione fiscale è 96.000,00 euro per le 4 unità immobiliari preesistenti, ovvero 384.000,00 euro?

3. in base alla nuova modulistica CILA, è necessario presentare una comunicazione per le opere oggetto di miglioramento sismico (tutte le opere strutturali) e parallelamente il permesso di costruire per tutte le opere non oggetto di detrazioni (murature, finizioni, serramenti, impianti etc)?

L’Agenzia risponde ricordando che le persone fisiche possono fruire del superbonus per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ma ad una condizione: al 30 giugno2022deve essere completato almeno il 60% dell’intervento considerato complessivamente e non solo in relazione ai lavori antisismici.

In merito al secondo quesito, l’Agenzia spiega che nel caso in cui gli interventi comportino accorpamenti o suddivisioni, per calcolare il limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Nel caso in questione, quindi, poiché l’edificio all’inizio dei lavori è composto da 4 unità immobiliari, il limite di spesa ammesso al superbonus è pari a 384.000 euro (96.000 x 4).

Sul terzo punto l’Agenzia delle Entrate non risponde, segnalando che la domanda riguarda attività di competenza di altre amministrazioni, enti o altri soggetti che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale.



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