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Immagine del redattoreGabriele Deodati

SCONTO IN FATTURA, QUANDO L’ERRORE NON FA PERDERE I BONUS

Poniamo il caso di una fattura emessa da un’impresa, con l’indicazione dello sconto solo in quella emessa a saldo, non in quella di acconto. Come funziona per i bonus edilizi e il Superbonus?

Errore in fattura, il caso

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di una fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici, agevolabili con il bonus 50%.

Il cliente ha ricevuto lo sconto in fattura, ma l’indicazione riguardava solo la fattura emessa a saldo e non quella in acconto.

L’impresa ha quindi chiesto all’Agenzia se in questo caso possa cedere il credito corrispondente anche in presenza di questa imprecisione.

L’impresa ha riferito che l’irregolarità non ha prodotto minor gettito all’Erario né ha ostacolato l’attività di controllo.

Sempre secondo l’azienda, quindi, l’operazione di sconto in fattura è valida e può cedere il credito corrispondente allo sconto praticato.

L’impresa ha poi chiesto se sia necessario inviare una pec per la correzione degli errori formali.


Errori nella fatturazione e sconto in fattura: cosa sapere

A livello burocratico, ai sensi della circolare 19/E/2022, l’impresa dovrebbe indicare l’opzione “sconto in fattura” sia nella fattura di acconto che in quella emessa a saldo.

In caso contrario, il committente dei lavori non può usufruire dello sconto in fattura, ma solo fruire direttamente della detrazione fiscale. L’impresa non potrà quindi cedere il credito corrispondente allo sconto praticato.

L’invio della pec è consentito per annullare l’invio della comunicazione in presenza di errori sostanziali o formali.

Nel caso specifico è stato accertato che entrambe le fatture indicano la presenza di un contratto tra committente e impresa e l’immobile oggetto dei lavori, e che lo sconto praticato corrisponde effettivamente alla detrazione ammessa per legge alla fornitura di sistemi di climatizzazione e impianti fotovoltaici.

La condizione è che il committente non deve aver fruito direttamente della detrazione fiscale.

L’Agenzia ha quindi suggerito di compilare un documento extra-contabile della fattura emessa a titolo di acconto con il richiamo allo sconto in fattura concesso rispetto al complesso dei lavori realizzati.

Sconto in fattura, quali anomalie potrebbero esserci? Potrebbero esserci delle conseguenze se, come nel caso sopracitato, venissero riscontrate delle anomalie.

La risposta è nella procedura indicata con la Circolare 16/E/2021. Quando viene inviata la comunicazione di segnalazione dello sconto in fattura o di cessione del credito da parte dei committenti all’Agenzia delle Entrate, questa ha 5 giorni lavorativi per effettuare i controlli.

Se l’Agenzia riscontra potenziali irregolarità, sospende gli effetti delle comunicazioni per un periodo massimo di 30 giorni.

Nel caso in cui dopo le verifiche vengano confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l’Agenzia comunica l’annullamento della comunicazione.

Se, invece, gli elementi di rischio non vengono confermati dai controlli, il termine finale di utilizzo del credito esposto nella comunicazione è prorogato per un periodo pari al periodo di sospensione della comunicazione.

Fonte immobiliare.it




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