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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Ristrutturazione, quando è pesante e richiede il permesso di costruire

Quando un intervento è considerato ristrutturazione edilizia “pesante”? La spiegazione, fornita dal Consiglio di Stato con il parere 378/2022, è importante per conoscere il giusto titolo abilitativo da utilizzare.

Il Consiglio di Stato, sollecitato dal Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, ha fornito un parere sulle norme in materia di ristrutturazione edilizia.

Ristrutturazione, il caso

I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l’ordine di sospensione dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di un’abitazione. Per la realizzazione dei lavori il proprietario ha presentato la Scia, ma il Comune blocca i lavori sostenendo che si tratti di una ristrutturazione “pesante” e che sia necessario il permesso di costruire.

L’intervento, realizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, consiste nell’ampliamento di un locale interno. Il lavoro comporta la creazione di un tetto piano, con un’altezza maggiore rispetto a quello inclinato che ha sostituito.

Secondo il Comune l’intervento si qualifica come ristrutturazione urbanistica e, in base alle Norme attuative del Piano di governo del Territorio, il responsabile dell’intervento avrebbe dovuto rispettare la distanza di 5 metri dal confine o trovare un accordo con il confinante. Il proprietario sosteneva invece di poter rispettare la distanza preesistente, inferiore a 5 metri.


Ristrutturazione pesante, titoli abilitativi e distanze

I giudici hanno analizzato il Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) vigente al momento in cui il Comune ha emanato l’atto di sospensione dei lavori. Le norme sulla ristrutturazione sono state modificate dal Decreto Semplificazioni (Legge 120/2020).

Per arrivare a fornire una risposta, i giudici hanno condotto considerazioni sul rispetto della sagoma. Considerazioni che, nel caso specifico, restano attuali perché l’edificio su cui sono stati realizzati i lavori si trova in un’area vincolata.

Nelle aree sottoposte a vincolo ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), infatti, gli interventi di ristrutturazione edilizia devono rispettare sagoma e volumi preesistenti. In caso contrario, come stabilito dall’articolo 10 del Testo Unico dell’edilizia, l’intervento si qualifica come ristrutturazione “pesante” e, come tale, necessita del permesso di costruire.

Il CdS ha quindi respinto il ricorso sostenendo che, per la realizzazione dei lavori in area vincolata, il proprietario avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire.

I giudici hanno infine aggiunto che la sopraelevazione, qualificandosi come nuova costruzione, deve rispettare le distanze previste dalle norme urbanistiche. Il rispetto delle distanze preesistenti è infatti consentito solo se l’edificio mantiene la stessa sagoma, volumetria e altezza.




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