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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Ricostruzione edificio crollato, è una sostituzione edilizia e accede al Piano Casa

Sostituzione edilizia e ristrutturazione, il caso

Il caso riguarda il proprietario di un edificio crollato per eventi bellici, che intende ricostruirlo sfruttando l’ampliamento volumetrico consentito dal Piano Casa del Lazio, in particolare dall’articolo 4 della LR 21/2009, che disciplina gli interventi di sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici.


Il proprietario ritiene di poter usufruire del Piano Casa perché l’esistenza dell’edificio può essere provata dallo stato dei luoghi e dalla presenza dell’immobile nell’elenco dei beni distrutti.


Il Comune, invece, rigetta la richiesta di permesso di costruire, sostenendo che la disciplina della sostituzione edilizia, prevista dal Piano Casa, non può essere applicata al ripristino degli edifici crollati o distrutti, che rientra nella ristrutturazione edilizia.

Sostituzione edilizia: è una modalità di ristrutturazione

I giudici hanno illustrato i concetti alla luce del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in particolare dell’articolo 1, comma 1, lettera d), che dà la definizione di ristrutturazione edilizia, e dell’articolo 4 del Piano Casa del Lazio, che regola la sostituzione edilizia.


In base al Testo unico dell’edilizia, rientrano nella ristrutturazione edilizia, “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”.


L’articolo 4 del Piano Casa del Lazio stabilisce che “In deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone C di cui al DM 1444/1968 realizzati da meno di venti anni e previa acquisizione del titolo abilitativo di cui all'articolo 6, interventi di sostituzione ediliziacon demolizione anche parziale e ricostruzione, con ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della volumetria o della superficie utile esistente, degli edifici…”.


Il legislatore, spiegano i giudici, ha espressamente equiparato all’intervento di demolizione e ricostruzione proprio quello di “ripristino di edifici crollati o demoliti”, accomunati dalla medesima finalità di contenimento del consumo di suolo.


Il Piano Casa, osservano i giudici, mira al recupero del patrimonio edilizio. Le condizioni per poterne usufruire sono:

- che gli edifici siano legittimamente realizzati e ultimati;

- che sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria o si sia formato il silenzio assenso.


Sempre il Piano Casa, si legge nella sentenza, prevede che la consistenza edilizia degli edifici esistenti, in termini di superficie o volume, è costituita dai parametri edilizi alla base del titolo abilitativo. Non è invece richiesta la “fisica esistenza dell’immobile oggetto di sostituzione edilizia”.


I giudici hanno aggiunto che, alla luce delle modifiche normative avvenite e della giurisprudenza più moderna, il concetto di ristrutturazione ricomprende interventi radicali, come il ripristino di edifici demoliti o crollati e la demolizione con successiva ricostruzione.


Sulla base di queste considerazioni, il Tar ha annullato il provvedimento di diniego.

Fonte edilportale




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