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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Professionisti, via libera all’esonero contributivo

È stato pubblicato martedì 27 luglio sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il decreto interministeriale con le regole e i requisiti che professionisti e lavoratori autonomi, colpiti dall’emergenza Covid-19, devono rispettare per ottenere l’esonero contributivo.


Si tratta della misura finanziata dall’apposito Fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2021 con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro e rifinanziato dal Decreto Sostegni con ulteriori 1,5 miliardi di euro, per un totale di 2,5 miliardi di euro.

Esonero contributivo, i destinatari

L’iniziativa è destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per il 2021 dai:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INAIL, compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato (a questi soggetti sono riservati 1,5 miliardi di euro);

- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (ex Dlgs 509/1994 e 103/1996) (a questi soggetti è riservato 1 miliardo di euro).

Esonero contributivo, come ottenerlo

Per ottenere l’esonero è necessario che i soggetti abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 almeno del 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Questi requisiti non si applicano ai soggetti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020.


Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.


Per avere diritto all’agevolazione, i professionisti, per il periodo oggetto di esonero, non devono essere titolari né di un contratto di lavoro subordinato né di una pensione diretta.


L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha un tetto massimo individuale di 3.000 euro su base annua. L’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.


La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva. L’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione assicurativa del soggetto è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.


I professionisti iscritti alle casse private devono presentare la domanda alla propria Cassaentro il 31 ottobre 2021.


Per gli altri la scadenza è fissata al 31 luglio 2021, termine deciso all’epoca dell’adozione del decreto (il 17 maggio 2021) e che potrebbe essere prorogato.



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