top of page
Cerca
Immagine del redattoreGabriele Deodati

Permesso di costruire, ecco quando non può essere negato

Prima di negare definitivamente il rilascio del permesso di costruire, il Comune deve valutare le osservazioni proposte dall’interessato dopo il preavviso di diniego. Lo ha spiegato il Tar Veneto con la sentenza 891/2021.


Permesso di costruire, il caso

Il caso riguarda la richiesta del permesso di costruire per la realizzazione di una recinzione, presentata dalla proprietaria di un immobile. La recinzione sarebbe stata costituita da montanti di acciaio alti 155 centimetri a sostegno di porzioni di rete metallica elettrosaldata a maglia larga di altezza pari a 150 centimetri. Sarebbe stato inoltre installato un cancello, realizzato con i medesimi materiali, largo 166 centimetri e alto 132 centimetri.

Il Comune ha comunicato un preavviso di rigetto della richiesta, sostenendo che le opere si sarebbero poste in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti.

Secondo la proprietaria, invece, il diniego avrebbe contrastato con altre determinazioni dell’Amministrazione. Le osservazioni non sono state prese in considerazione dal Comune, che ha negato definitivamente il permesso.


Permesso di costruire, le osservazioni devono essere considerate

I giudici hanno giudicato illegittimo il diniego perché nei procedimenti ad istanza di parte, il Comune, prima dell’adozione del provvedimento negativo, deve comunicare agli istanti i motivi che impediscono l’accoglimento della domanda. Da questo momento, gli istanti hanno 10 giorni di tempo per presentare osservazioni e documenti a sostegno della propria posizione.

Nella determinazione conclusiva, ha spiegato il Tar, il Comune deve confutare la fondatezza delle osservazioni formulate dall’interessato. Questo significa che le osservazioni devono essere valutate e il provvedimento di diniego non può basarsi su ragioni nuove, che l’interessato non ha avuto modo di contestare.

Dato che il Comune non ha valutato le osservazioni proposte, il Tar ha annullato il provvedimento di diniego.



10 visualizzazioni0 commenti

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page