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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Permessi di costruire, Scia e autorizzazioni paesaggistiche saranno prorogati di 1 anno

Più tempo per iniziare e terminare i lavori, in ritardo a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi dei prezzi. È uno degli obiettivi del disegno di legge di conversione al Decreto “Ucraina” (DL 21/2022), che ha ottenuto il via libera, con fiducia, del Senato e passa ora all'esame della Camera.

Permessi di costruire, proroga di un anno

In base al Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), nel permesso di costruire devono essere indicati il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione delle opere. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello per l’ultimazione dell’opera non può essere superiore a tre anni dall’inizio dei lavori.

La particolare situazione di aumento dei prezzi e irreperibilità dei materiali da costruzione ha causato ritardi nei cantieri. Per rispondere alle preoccupazioni degli addetti ai lavori, il Decreto “Ucraina” proroga di un anno i termini di inizio e ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022.

La proroga di un anno è riconosciuta anche ai permessi di costruire ai quali l’Amministrazione ha già concesso una proroga per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso o per la mole e la complessità delle opere da realizzare (come previsto dal Testo Unico dell’edilizia) o, ancora, per far fronte all’emergenza Covid-19.

Scia, autorizzazione paesaggistica, autorizzazioni ambientali: proroga di un anno

La proroga di un anno vale anche per le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), le autorizzazioni paesaggistiche e le dichiarazioni e autorizzazioni ambientali.

Anche in questo caso, possono ottenere la proroga di un anno i titoli abilitativi già prorogati per cause imprevedibili, complessità dei lavori ed emergenza Covid-19.


Titoli abilitativi, le condizioni per la proroga

Per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, sono previste due condizioni:

- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di volersi avvalere della proroga;

- al momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Convenzioni di lottizzazione, proroga di un anno

Il Decreto “Ucraina” proroga di un anno anche i termini di validità e quelli di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione, degli accordi similari previsti dalla legislazione regionale e dei relativi piani attuativi, nonché degli atti ad esse propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022.

La proroga è consentita a condizione che le convenzioni e gli accordi non risultino in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio.

Analogamente a quanto previsto per i titoli abilitativi, possono ottenere la proroga anche le convenzioni e gli accordi già prorogati da precedenti normative, tra cui quelle per far fronte alla crisi causata dalla pandemia.



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