top of page
Cerca
Immagine del redattoreGabriele Deodati

PERGOTENDA RETRATTILE: NON SERVONO PERMESSI

Estate, caldo e afa. Chi ha un terrazzo o un ampio balcone inizia ad allestirlo per godersi le giornate di sole. Molti avranno avuto l’idea di installare delle pergotende retrattili: ma quale è la procedura per non incorrere in sanzioni?

L’autonomia funzionale

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3393 del 27 aprile 2021, ha stabilito che:

Gazebo, pergolati e tettoie “leggere” non sono dotati di autonomia funzionale, ma hanno carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi. Il loro obiettivo è di valorizzarne la fruizione al servizio dello stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità che rende più gradevole per un maggior periodo di tempo la permanenza all’esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla pioggia, dall’umidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

Arredo esterno non soggetto al permesso di costruire

Per realizzare una pergotenda è necessario il permesso di costruire? Il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia con sentenza 573/2022 ha precisato che la pergotenda non è un’opera edilizia qualificabile alla stregua della nuova costruzione e, come tale, non è assentibile mediante permesso di costruire purché:

  • la struttura sia destinata a rendere più vivibili gli spazi esterni delle unità abitative (terrazzi o giardini), installabile al fine di soddisfare esigenze non precarie;

  • abbia la funzione di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;

  • deve essere realizzata in un materiale retrattile, con la conseguenza che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza.

Precedentemente già il TAR Campania con sentenza n.3370/2020, aveva precisato che la pergotenda costituisce, come sostenuto dal ricorrente in via principale, un elemento di “arredo” esterno non implicante un intervento di nuova costruzione con le relative conseguenze, anche sanzionatorie, a condizione che “l’opera principale sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda”.

Da ultimo, merita una segnalazione la sentenza del TAR Lazio, del 1° giugno 2023, n. 9339, che uniformandosi ai precedenti giurisprudenziali, dichiara che l’installazione di una pergotenda retrattile e facilmente amovibile rientra negli interventi di edilizia libera per i quali non è necessario alcun titolo edilizio.



2 visualizzazioni0 commenti

Commentaires


Post: Blog2 Post
bottom of page