top of page
Cerca
Immagine del redattoreGabriele Deodati

Pergolato in centro storico, serve il permesso di costruire? ultima sentenza n. 5634 del 12.05.201

Quando si parla di centro storico si intende una porzione di città che possiede caratteristiche urbanistiche e architettoniche tali da essere considerate omogenee rispetto alla storia stratificata del tessuto urbano. Nel corso degli anni, i provvedimenti e le normative sono mutati nel rispetto delle peculiarità dei centri storici, considerati dei veri patrimoni socio-culturali. La legislazione urbanistica vigente si propone di conservare e di valorizzare i centri storici, considerati come beni culturali (D.L. 42/2004), rimandando la definizione degli interventi consentiti, sia a livello urbanistico che architettonico, ai piani regolatori e ai piani attuativi corrispettivi dei singoli Comuni.

Infatti, nei centri storici, diversi interventi sui fabbricati non sono possibili e sono applicati dei vincoli, ossia delle limitazioni progettuali, in ordine di conservazione di beni di particolare interesse architettonico/ storico.

Ma se si volesse realizzare una “struttura leggera” in un contesto di questo tipo si potrebbe fare? Come per esempio un pergolato? Vediamo un caso pratico nel dettaglio.


Il caso specifico, avvenuto in Roma centro

Il caso. Il proprietario di un appartamento all’interno delle Mura Aureliane a Roma realizza un grosso pergolato dell’altezza di circa 2,70 m, per una superficie totale di circa 120,00 mq sul proprio terrazzo. Il manufatto era ancorato a traverse di legno incassate o imbullonate alla facciata e appoggiate su montanti fissati al pavimento adiacenti al parapetto del terrazzo allineato alla facciata principale. Dal Municipio Roma I viene emessa la Determinazione Dirigenziale, con la quale l’ente aveva intimato la rimozione o demolizione di opera censurata come priva di titolo edilizio. A questo punto, il proprietario presenta ricorso per annullare il provvedimento e il Tar del Lazio accoglie la richiesta con la sentenza n. 5634 del 12 maggio scorso. Infatti, la struttura leggera anche se in centro storico va considerata come un “arredo” e dunque non necessita di permesso di costruire.


I giudici hanno condiviso la tesi del ricorrente secondo cui le strutture esterne qualificabili come “pergolati”, per la loro funzione ornamentale e di migliore fruizione degli spazi aperti, non necessitano di alcun titolo edilizio.Questa sentenza si inserisce in un lungo dibattito in tema di tende, pergotende, tensostrutture e pergolati la cui qualificazione edilizia è molto discussa. L’argomento è ampiamente trattato anche alla luce del “bonus verde” e per tutte le contestazioni in tema di condominio e decoro urbano.


Quindi per i giudici “il pergolato costituito da travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno appoggiati sul pavimento e copertura costituita per lo più da plastica e rampicanti, in cannicciata, in modo da non costituire neppure riparo per la pioggia“, e riconosciuto anche dal Consulente tecnico del PM “non propedeutico ad eventuali ampliamenti”, deve essere considerato un semplice “arredo da terrazzo“, e quindi non ha bisogno del permesso di costruire e non è oggetto di obbligo di demolizione.


Infatti, il Tribunale amministrativo afferma che il pergolato è “una struttura realizzata al fine di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un’impalcatura formata da montanti verticali ed elementi orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, come struttura aperta su tre lati e nella parte superiore, non richiede alcun titolo edilizio” a meno che, ma non è il caso in esame, come accertato dal CT, sia provvisto di copertura e di tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia“.



2 visualizzazioni0 commenti

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page