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Immagine del redattoreGabriele Deodati

PAVIMENTAZIONE ESTERNA: EDILIZIA LIBERA O NO?

Per edilizia libera si fa riferimento a tutte quelle attività edilizie che non necessitano di permesso a costruire. Tutte le opere di edilizia libera sono elencate nel Testo Unico Edilizia all’articolo 6.

In merito alla pavimentazione esterna, l’articolo si esprime in questo modo: “le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati”.

In pratica, nella propria proprietà si possono liberamente eseguire interventi di realizzazione di pavimentazione esterna, ma attenzione alle limitazioni previste proprio dalla giusta interpretazione di detta legge.

Quando la pavimentazione esterna non è in edilizia libera

Due recenti sentenze hanno evidenziato che vi sono casi in cui costruire pavimentazione esterna richiede comunque il permesso a costruire.


Edilizia libera o serve il permesso di costruire? Quali sono le regole da seguire

Va sottolineato che la pavimentazione esterna non deve:

  • trasformare permanentemente porzioni di suolo inedificato;

  • ridurre la superficie filtrante influenzando il naturale deflusso delle acque dal terreno;

  • essere percepibile esteriormente;

  • non deve creare una nuova superficie utile, benché non di nuova volumetria.

Il primo caso

Nel caso presentato davanti ai giudici torinesi era stato costruito un basamento con rivestimento in piastrelle, di circa 10 mq, attorno ad una vasca ornamentale di m 5,90 x 4.70.

La sentenza n. 106 del 27 gennaio 2023 del Tar Piemonte ha dato ragione all’ufficio comunale e legittimato l’ordinanza di demolizione.

Il Tar ha giudicato che tanto la pavimentazione quanto la vasca contribuivano ad alterare la permeabilità del terreno e a sviluppare una superficie rilevante, ai fini della necessità dell’autorizzazione paesaggistica e dell’interferenza con la fascia di rispetto di un corso d’acqua nelle vicinanze.

Il secondo caso

Il caso riguardava una pavimentazione esterna costruita su una area agricola. In questo caso la sentenza n. 108 del Tar Piemonte del 27 gennaio 2023 ha ribadito che la pavimentazione esterna su area agricola richiede il rilascio del permesso di costruire.

Inoltre, la pavimentazione costruita andava a completare un immobile abusivo, e la giurisprudenza afferma che gli interventi effettuati su immobili abusivi o connessi a immobili abusivi ripetono il medesimo carattere di abusività dell’immobile cui accedono.

Era dunque impossibile non legittimare la sentenza di demolizione dell’artefatto, sia perché modificava la destinazione d’uso originale del terreno sia perché completava un immobile già destinato ad essere demolito per abusivismo.

Fonte immobiliare.it



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