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Immagine del redattoreGabriele Deodati

OBBLIGHI E DIRITTI SUL MARCIAPIEDE DAVANTI A CASA: COSA DICE LA LEGGE

Il marciapiede, come stabilito dal Codice della Strada, rappresenta la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni, che appartiene al demanio.

Ci sono situazioni in cui il marciapiede che si trova davanti a casa propria è suolo pubblico, ma anche casi in cui è privato, e sussistono, per chi lo ha davanti a casa, sia obblighi che diritti.

Quali sono gli obblighi che si hanno sul marciapiede davanti casa

Manutenzione e pulizia del marciapiede

Quando un marciapiede davanti casa si trova dinanzi a case in condominio, è solitamente considerato suolo pubblico, quindi di proprietà del Comune.

Trattandosi, quindi, di un’area liberamente accessibile da tutti, spetta al Comune occuparsi della sua manutenzione e della sua pulizia, pur essendo davanti a un condominio.

Tuttavia, i condomini sono considerati i “custodi del marciapiede“, come previsto dal Regolamento della Polizia Urbana, e, stando a quanto stabilito dai regolamenti condominiali, è compito del portinaio assicurarsi della corretta pulizia del marciapiede dinanzi al condominio, e in caso di neve, anche occuparsi di spargere il sale per permettere ai condomini di entrare e uscire di casa in sicurezza.

Riassumendo, quindi, essendo il marciapiede di proprietà comunale, sia il condominio sia il suo amministratore non hanno l’obbligo di occuparsi della sua manutenzione o eventuale riparazione del pezzo di strada che permette l’accesso al palazzo, che spettano invece al Comune, però, considerando che il Codice della Strada e i regolamenti condominiali prevedono che il portinaio di un condominio si occupi regolarmente della parte di marciapiede davanti al condominio stesso, allora parte della responsabilità della sua piccola manutenzione spetta anche al condominio.

Discorso analogo vale per chi ha una casa privata che si affaccia direttamente sul marciapiede


Transito

Ulteriori obblighi relativi al marciapiede riguardano un eventuale transito sullo stesso per l’accesso al proprio passo carrabile.

Stando a quanto previsto dalle Leggi, un passo carrabile è caratterizzato dal taglio del marciapiede, che permette l’accesso con la propria auto o altro mezzo nella proprietà privata.

Viene quindi realizzata un’opera permanente e visibile che modifica il suolo e la via pubblica, e che consente ai proprietari di fare un uso diverso del marciapiede rispetto a quello previsto per tutti gli altri cittadini.

Perché ciò possa avvenire, è obbligatorio chiedere un permesso al Comune di competenza, considerando che si tratta della normale procedura per avere il permesso per un passo carrabile, e solo dopo averlo ottenuto e pagato quanto richiesto, è possibile transitare con la propria auto sulla porzione di marciapiede davanti a casa per accedere al passo carrabile.

Non è, invece, mai possibile parcheggiare sul marciapiede antistante il passo carrabile, seppure dinanzi al proprio condominio o la propria casa privata, sia perché si bloccherebbe, nel caso del condominio, entrata e uscita dal passo carrabile agli altri condomini, e sia perché, il marciapiede antistante resta sempre di proprietà del Comune e, quindi, ad uso pubblico di tutti, per cui non è mai possibile bloccarne il passaggio.

Quali sono diritti che si hanno sul marciapiede davanti a casa

Chi ha un marciapiede davanti a casa può godere anche di una serie di diritti riconosciuti, a partire proprio dal diritto di usufruire del marciapiede per il transito della propria vettura, se davanti ad un passo carrabile di proprietà.

Vale anche il diritto di chi ha un marciapiede davanti a casa di lasciare i sacchetti di spazzatura fuori dalla propria porta nei Comuni in cui si effettua la raccolta differenziata della spazzatura porta a porta, avendo però sempre cura di rispettare giorni e orari fissati dal proprio Comune di residenza.

Discorso diverso riguarda l’eventuale parcheggio di biciclette sul marciapiede davanti casa: le leggi in vigore prevedono il divieto di fermata e sosta dei veicoli, bici comprese, sui marciapiedi, per cui per legge le biciclette sul marciapiede non possono circolare e non si possono neppure parcheggiare.

Ma se il regolamento comunale prevede diversamente, è diritto di proprietari di case singole o in condominio parcheggiare le proprie bici sul marciapiede davanti casa.

Fonte immobiliare.it



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