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Immagine del redattoreGabriele Deodati

NUOVO CODICE APPALTI: ECCO COME SARÀ

La bozza del nuovo codice Appalti, che dovrebbe approdare al Consiglio dei Ministri all’inizio di dicembre ed entrare in vigore entro il 31 marzo prossimo, presenta una serie di snellimenti procedurali rispetto al Codice del 2016.

Va così incontro alle richieste degli operatori del settore che da tempo chiedono regole chiare e facilmente applicabili. Le parole chiave sono: sburocratizzare e velocizzare gli appalti.

Obbligo all’equo compenso: cosa si intende

La bozza vieta ai professionisti le prestazioni gratuite e obbliga le amministrazioni a garantire l’applicazione del principio di equo compenso.

Gi incarichi a titolo gratuito, in base alla bozza, possono essere affidati a soggetti diversi dai professionisti, ma solo in presenza di un interesse economico per l’affidatario.

Livelli di progettazione, due rispetto ai tre precedenti

Nel Codice del 2016 erano previsti tre livelli di progettazione: fattibilità tecnico economica, definitivo ed esecutivo, ma la regolamentazione di questi livelli non è mai andata a buon fine dopo una serie di tentativi.

Anche all’epoca, per le manutenzioni era stata ipotizzata una via semplificata.

Col nuovo Codice i livelli di progettazione scendono a due:

  1. il progetto di fattibilità tecnico economica;

  2. il progetto esecutivo.

Le Stazioni appaltanti dovranno indicare, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell’intervento, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria potrà essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Appalto integrato: quando è possibile?

L’appalto integrato, vale a dire l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, potrà essere utilizzato, previa motivazione, negli appalti di lavori complessi.

Si tratta di una liberalizzazione rispetto al Codice del 2016.

Subappalto più libero

La bozza prevede che le stazioni appaltanti indichino le prestazioni o lavorazioni che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le ragioni possono essere le particolari caratteristiche dell’appalto, la complessità tecnica o la necessità di rafforzare i controlli in cantiere.

Questo significa che, al di fuori di casi specifici, da indicare e motivare, si può fare ricorso al subappalto a cascata.

Fonte Immobiliare.it



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