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Immagine del redattoreGabriele Deodati

NESSUN ABUSO EDILIZIO PER ARMADI E RIPOSTIGLI REALIZZATI ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE

Le case sempre più piccole rendono necessario sfruttare qualsiasi posto, al fine di ottimizzare lo spazio a disposizione. In questa ottica i balconi ed i giardini fungono da ottimo luogo dove poter realizzare un ulteriore ripostiglio o installare semplici armadi. Certo, queste nuove “opere” potrebbero però portare problemi in caso di lesione del decoro architettonico, violazione di norme condominiali oppure assenza di titoli autorizzativi.

Occorre comunque precisare che, nella maggior parte dei casi, i regolamenti di condominio non vietano l’apposizione di armadi o panche sui balconi o nei giardini, non necessitando inoltre neanche una preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale.

Problemi potrebbero però sorgere in relazione alla lesione del decoro architettonico oppure alla mancata comunicazione o richiesta al Comune della realizzazione di tali opere integrando così un’opera abusiva. Proprio quest’ultimo caso è stato oggetto della recente sentenza del TAR Lazio con la pronuncia n. 6421 del 14 aprile 2023.

La vicenda

La proprietaria di un immobile posto al piano terra e sito nel comune di Roma, si vedeva notificato un verbale di demolizione da parte del comune per aver realizzato opere abusive nel suo giardino, sul presupposto che la realizzazione di detti manufatti comportava un aumento di cubatura con modifica delle sagome dell’edificio al quale risultano addossati e realizzati inoltre in assenza di permesso di costruire. In particolare, dai sopralluoghi effettuati si era appurato che la proprietaria aveva realizzato, su una parte del giardino a ridosso della parete e senza alcun collegamento con il sottostante pavimento o con la retrostante parte di fabbricato, nr. 2 manufatti in legno: un ripostiglio ed un armadio.

La decisione del TAR

I giudici del TAR accolgono il ricorso presentato dalla proprietaria.

In linea di massima è sin da ora utile ricordare che, solo quando l’opera realizzata crea una maggiore volumetria abitabile, essa va preceduta dal rilascio del titolo edilizio; solo così, infatti, viene creato un nuovo locale autonomamente utilizzabile. Al contrario, quando il manufatto non ha queste funzioni ed è di modeste dimensioni, rientra nell’ambito dell’attività edilizia libera e pertanto non è soggetta al previo rilascio di alcun titolo edilizio.

Nel caso in esame, a detta dei Giudici del TAR, il Comune di Roma non ha smentito la circostanza dedotta secondo la quale i manufatti di cui si contesta la realizzazione constano di: un armadio di mt 1,50 circa, alto mt. 2 e largo 55 cm, realizzato in legno con copertura spiovente, utilizzato per ripostiglio di scope ed attrezzature per la pulizia (secchi, ecc.), privo di ancoraggio fisso al terreno ed avente una superficie di mq 1,00 circa; un piccolo ripostiglio in legno, che poggia anch’esso per gravità sul pavimento esistente, non collegato allo stesso né alla retrostante parete, anch’esso privo di collegamento ad impianti elettrici o tecnologici di sorta.

Dalla lettura degli atti depositati, i Giudici hanno inoltre appurato che le opere realizzate non costituiscono volumi edilizi o manufatti tali da alterare il prospetto o la sagoma del fabbricato, risolvendosi, al contrario, in strutture precarie d’arredo o comunque di natura pertinenziale, con conseguente insussistenza dei presupposti per la demolizione non trattandosi di opera soggetta al previo rilascio di titoli edilizi.

La stessa amministrazione, inoltre, nell’ordinanza di demolizione non ha neanche precisato quali fossero i presupposti edilizi di qualificazione dell’asserito abuso, lacuna che la modesta natura delle opere non consente peraltro di colmare con un apprezzamento diretto della natura dei manufatti con la conseguenza che si verte in ordine ad un difetto sostanziale – e non meramente formale – di motivazione.

Per tutte queste ragioni il TAR Lazio ha accolto il ricorso e condannato alle spese di giudizio il Comune di Roma.

Fonte immobiliare.it



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