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Immagine del redattoreGabriele Deodati

MURI NON PORTANTI IN CONDOMINIO: DI CHI È LA RESPONSABILITÀ IN CASO DI PROBLEMI?

In un condominio, un muro senza funzione portante può avere funzione comune? Ecco cosa dice il Tribunale di Napoli nella sentenza numero 9927 dell’8 novembre 2022.

Muri perimetrali, muri maestri e muri portanti: quali sono la differenze?

I muri perimetrali in condominio delimitano la superficie coperta e determinano la consistenza volumetrica dell’edificio considerato nella sua interezza, proteggendolo da agenti termici e atmosferici.

Non solo: determinano la sagoma architettonica, per questo sono considerati comuni a tutti i condomini, anche quelli che si trovano in corrispondenza dei piani di proprietà privata.

Pur non essendo muri portanti, vanno considerati muri maestri poiché determinano la consistenza volumetrica dell’edificio.

Per questo, tra i muri comuni dell’edificio rientrano anche i muri collocati in posizione avanzata o arretrata rispetto alle principali linee verticali dell’immobile.


Come stabilire se un muro ha rilevanza condominiale?

Non è sempre semplice stabilire se un muro abbia rilevanza condominiale oppure no (specialmente, quando si tratta di ripartire correttamente le spese).

L’accertamento può diventare complesso, se il muro non costituisce la facciata del fabbricato, ma è più arretrato rispetto allo stesso e si sviluppa in profondità fino al sottostante terreno di proprietà altrui.

Questa questione è stata affrontata dal Tribunale di Napoli, nella sentenza n.9927 dell’8 novembre 2022. Vediamola insieme.

L’assemblea di un condominio deliberava l’esecuzione di lavori sul muro di contenimento dei giardini delle unità immobiliari che si trovavano al piano terra e negli stessi giardini.

I lavori prevedevano la ripartizione della spese per i lavori al detto muraglione tra tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi.

Alcuni condomini però ritenevano che l’assemblea non potesse imputare e addebitare a tutti i condomini la spesa di questi lavori, visto che né il muro di contenimento, né i giardini costituivano beni condominiali o beni con funzione e di proprietà comune ai sensi dell’art. 1117 c.c.

La decisione del Tribunale di Napoli

Dopo un’attenta analisi, il Tribunale ha dato ragione agli attori.

Il CTU infatti, concordando con gli accertamenti eseguiti dal tecnico del condominio, ha concluso che il muro in questione, dal punto di vista statico e strutturale, non avesse nessuna funzione per il fabbricato condominiale, avendo l’esclusiva funzione di delimitazione e contenimento della sola porzione di banco tufaceo sottostante le aree esterne adibite a giardino di proprietà privata.

In definitiva, un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà esclusiva, pur inserito nella struttura del complesso immobiliare, non può di per sé ritenersi incluso fra le parti comuni, ai sensi dell’art. 1117 c.c., con le relative conseguenze in ordine all’onere delle spese di riparazione.

Fonte immobiliare.it




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