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Immagine del redattoreGabriele Deodati

MANUTENZIONE DI OPERE ABUSIVE, SI PUÒ FARE?

Importante pronuncia della Cassazione che ribadisce il principio, in tema di interventi su costruzioni abusive, secondo il quale anche la semplice manutenzione ordinaria costituisce un illecito penalmente rilevante se effettuata sull’opera non sanata. La sentenza in oggetto è la n. 18268 emessa dalla terza sezione della Corte di Cassazione, sezione penale, in data 3 maggio 2023.

La vicenda

Il caso coinvolgeva il proprietario di un immobile sito nella regione Campania destinatario di un provvedimento di condanna per abuso edilizio, reato confermato anche in grado di appello.

Il difensore dell’imputato ricorreva così per cassazione sul presupposto che anche gli interventi eseguiti sull’immobile dovevano essere ritenuti prescritti poiché eseguiti prima della data accertata in giudizio e pertanto prescritti prima della pronuncia della sentenza. A supporto di quanto affermato produceva fotografie aeree dell’area nonché attestazioni dell’anagrafe edilizia.

Ricorso inammissibile

La Corte di Cassazione preliminarmente rileva l’inammissibilità del ricorso, a causa della mancata specifica indicazione del vizio rilevato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti precisato che in tema di ricorso per Cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione, rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile.

Il rigetto anche nel merito

Ad ogni modo, gli Ermellini hanno comunque approfondito la vicenda dando una motivazione anche nel merito della stessa. Circa la documentazione fotografica prodotta dall’imputato, i giudici hanno facilmente rilevato che le mappe fotografiche attenevano a una visione dall’alto, mentre gli interventi che segnarono il giudizio di prosecuzione nel tempo delle opere abusive, fino al marzo del 1995, furono costituiti da iniziative edili interne e quindi insuscettibili di essere individuate e descritte attraverso una ripresa dall’alto.

Al contrario, la cassazione ribadisce il corretto operato della Corte di Appello laddove ha evidenziato che un immobile abusivo può dirsi proseguito ed alfine ultimato, seppure attraverso la realizzazione di interventi definiti come “minori”. Con tale definizione si intente qualsiasi opera che comporti la prosecuzione di attività nell’immobile abusivo, quali opere di rifinitura o attività che, se inerenti a strutture abusive, perdono la loro consistenza anche solo meramente manutentiva, e perciò all’apparenza lecita, per integrare, piuttosto, condotte più correttamente definibili di prosecuzione dell’opera abusiva.

Il principio da ricordare

In altre parole, nel caso di opere di manutenzione che astrattamente non avrebbero rilevanza penale o addirittura non richiederebbero alcuna autorizzazione comunale, nel momento in cui vengono eseguite su opere abusive sono da intendere anch’esse abusive e realizzate in prosecuzione di precedenti illeciti edilizi mai previamente sanati o condonati.

Facendo così applicazione di tale principio generale, si è tra l’altro precisato che in tema di reati edilizi, il regime della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) non è applicabile alle opere da eseguirsi su manufatti il cui originario carattere abusivo sia stato accertato con sentenza definitiva e che non risultino essere state oggetto di condono edilizio o di accertamento di conformità, poiché gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, al quale ineriscono strutturalmente.

Pertinente, in tale quadro giuridico, è anche il rilievo della irrilevanza in sé della datazione dell’allaccio di utenze per determinare l’epoca di realizzazione e ultimazione del manufatto abusivo.

Ai giudici della Cassazione non resta quindi che rigettare il ricorso ed infliggere altresì, attesa l’inammissibilità del ricorso, il pagamento, ex art. 616 c.p.p., delle spese del procedimento determinate in via equitativa in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Fonte immobiliare.it



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