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Immagine del redattoreGabriele Deodati

L’OMESSA/RITARDATA COMUNICAZIONE A ENEA IMPEDISCE DI FRUIRE DELL’ECOBONUS

La Corte di Cassazione è chiamata a esaminare l’impugnazione di una sentenza della Commissione Tributaria della Regione Toscana in tema di Ecobonus.

In particolare i contribuenti, dopo aver installato alcuni pannelli fotovoltaici, avevano presentato una domanda per le agevolazioni fiscali connesse alla riqualificazione energetica ai sensi dell’art. 1, commi 334 e segg. della legge 296/2006; domanda che, tuttavia, veniva respinta a causa del tardivo inoltro della relativa documentazione a ENEA (ossia l’Ente pubblico, vigilato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, preposto ai settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie, nonché a supporto delle politiche di competitività e sviluppo sostenibile).

La Commissione Regionale, nel riformare la precedente decisione della Commissione Provinciale, aveva dato ragione ai contribuenti affermando che l’intervento di ENEA aveva natura meramente ricognitiva, e non di controllo, e che nessuna norma preveda la decadenza dall’agevolazione fiscale in caso di tardivo inoltro della documentazione.

Omessa/ritardata comunicazione a Enea: è a rischio l’Ecobonus?

La Suprema Corte corregge nuovamente il tiro, e stavolta in favore dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo che l’omessa/tardiva comunicazione a ENEA rappresenti un motivo ostativo alla concessione delle agevolazioni fiscali (Cassazione Civile, ordinanza 34151/2022).

Dopo un’ampia ricognizione delle più interessanti decisioni rese su tematiche affini, anche nella vigenza della precedente disciplina, il Collegio ritiene che la comunicazione all’ENEA sia «…coerente con i suddetti principi e conforme a Costituzione, essendo volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite; non può poi non considerarsi la modifica costituzionale, avvenuta con la legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha attribuito nuovo vigore al diritto fondamentale all’ambiente, peraltro già ampiamente considerata dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale» (Corte Costituzionale, sentenza 24/2022).

Di conseguenza, l’assolvimento di detto onere costituisce un presupposto inderogabile per l’ottenimento dell’agevolazione, e ciò anche in ragione del fatto che ogni contribuente è tenuto a osservare, nella propria condotta, una diligenza media o comunque adeguata alle richieste di cui si fa portatore.

D’altro canto, se è vero che, in generale, la disciplina inerente le agevolazioni fiscali ha carattere eccezionale, ed è quindi di stretta interpretazione, «…il riconoscimento dell’agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva».

Inoltre, la certificazione del profilo energetico del fabbricato assume un rilievo fondamentale, sia per verificare eventuali illeciti disciplinari commessi dai notai nello svolgimento delle compravendite immobiliari, sia nel quadro delle politiche energetiche nazionali di sviluppo sostenibile.

In tal senso, con la consegna della documentazione viene consentito a ENEA di svolgere i controlli necessari al fine di conciliare, da un lato i vantaggi ambientali per la collettività conseguenti alla corretta esecuzione dei lavori, dall’altro lato i vantaggi fiscali per il contribuente che ha agito in conformità alle norme.

In conclusione…

Sulla scorta di tali considerazioni, pertanto, la comunicazione a ENEA non può essere svilita – come sostenuto dalla Commissione Regionale – a «…mero onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41, comma 1, Cost., ma di un adempimento non particolarmente oneroso e ragionevolmente esigibile in relazione a un dovere di attenersi a uno standard di diligenza normale» (Cassazione Civile, sentenza 16625/2020).

Fonte immobiliare.it



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