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Immagine del redattoreGabriele Deodati

L’ASCENSORE ESTERNO ALL’EDIFICIO È AMMESSO AL SUPERBONUS

Se all’interno di un condominio viene realizzato un ascensore esterno allo stabile, si pone il problema se esso sia o meno ammesso al Superbonus.

Il quesito è stato posto tramite interpello all’Agenzia delle Entrate, che ha risposto favorevolmente, facendo però alcune precisazioni.

Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate sull’accesso al Superbonus

All’Agenzia delle Entrate è pervenuto un quesito in merito all’installazione di un ascensore in un condominio.

Il condominio intende realizzare alcuni interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici, usufruendo dell’incentivo del Superbonus.

Contestualmente agli altri lavori previsti, il condominio vorrebbe installare un nuovo ascensore a servizio dell’edificio con impianto e relative apparecchiature, che verrebbe eseguito all’esterno dello stabile.

Il condominio chiede, pertanto, precisazioni riguardo alla possibilità di usufruire del Superbonus anche per questo intervento.

Quali condizioni deve rispettare l’ascensore esterno per usufruire del Superbonus?

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 580 in data 1 dicembre 2022, ha espresso al riguardo un parere favorevole.

Infatti, tra i lavori trainati dagli interventi di efficienza energetica degli edifici sono inclusi anche quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Tra questi, vi sono l’installazione di ascensori e di montacarichi e tutti i lavori atti a favorire la mobilità interna ed esterna attraverso la comunicazione e la robotica, secondo l’articolo 16bis, comma 1, lettera E del Tuir.

La possibilità di accesso al Superbonus sussiste però in presenza di alcune condizioni:

  • la realizzazione dell’intervento trainato relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere effettuato congiuntamente agli interventi trainanti di efficienza energetica dell’immobile;

  • deve essere conseguito il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, asseverato tramite Ape;

  • devono essere rispettate tutte le caratteristiche tecniche previste dal Decreto Ministeriale n. 236/1989, che definisce regole, misure e standard di progettazione nel campo dell’edilizia residenziale privata e pubblica necessarie a garantire l’accessibilità, in modo tale che l’intervento possa essere ritenuto finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Infine, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione sulle barriere architettoniche spetta anche in assenza di disabili o di over 65 nell’immobile oggetto dei lavori.

Fonte immobiliare.it



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