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Immagine del redattoreGabriele Deodati

IVA RIDOTTA SULLE RISTRUTTURAZIONI DELLE ABITAZIONI: LA CORTE UE INDIVIDUA LE CONDIZIONI

La recente sentenza della Corte dell’Unione Europea (Causa c 433/2022) dell’11 gennaio 2024, fornisce importanti chiarimenti in materia di applicazione dell’aliquota IVA ridotta per i servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private.

Nel dettaglio, la Corte UE ha giudicato conforme alla Direttiva 2006/112/CE sull’IVA una normativa nazionale che subordina l’applicazione dell’aliquota ridotta al 5% all’utilizzo effettivo dell’edificio come abitazione alla data in cui avvengono le operazioni di ristrutturazione o riparazione. 

Il caso

In ambito europeo, l’applicazione dell’IVA agevolata per la ristrutturazione di immobili varia a seconda della nazione. Tuttavia, in generale, in merito all’IVA per la ristrutturazione di immobili a uso prevalentemente abitativo, i diversi Stati membri dell’Unione Europea riconoscono delle agevolazioni a determinate condizioni.

La questione in esame riguarda l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta ai sensi della Direttiva 2006/112/CE. La fattispecie coinvolge una società di edilizia che, operando in Portogallo, ha applicato un’aliquota IVA ridotta del 5% sui servizi di ristrutturazione e riparazione di alcuni immobili urbani. Questa scelta è stata in seguito contestata dall’amministrazione tributaria portoghese, sollevando dubbi sull’interpretazione corretta del punto 2 dell’allegato IV della direttiva IVA.

La società sostiene che i servizi forniti rientrano nell’ambito delle operazioni per le quali è ammissibile l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta. Tuttavia, l’amministrazione fiscale contesta questa applicazione, sostenendo che le condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta non sono state soddisfatte.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) è stata chiamata a interpretare se, alla luce della direttiva IVA, sia consentito a uno Stato membro applicare un’aliquota IVA ridotta ai servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private, con la condizione che queste ultime siano effettivamente utilizzate come abitazione alla data in cui le operazioni hanno luogo. 

La decisione

La sentenza stabilisce che i servizi di ristrutturazione e riparazione devono riguardare beni utilizzati a fini abitativi privati. Pertanto, servizi relativi a beni adibiti ad altri usi, quali quelli commerciali, non rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione della direttiva IVA.

L’elemento determinante per valutare se il consumatore possa essere avvantaggiato dall’applicazione dell’aliquota IVA ridotta consiste nel fatto che, nel momento in cui il costo è generato, tale bene è effettivamente utilizzato come abitazione dal consumatore. In termini pratici, ciò significa che i consumatori possono beneficiare dell’aliquota IVA ridotta per i servizi di ristrutturazione e riparazione delle loro abitazioni, a condizione che queste siano effettivamente utilizzate come residenza

Questo implica un costo inferiore per tali servizi rispetto a quanto sarebbe dovuto con l’applicazione dell’aliquota normale.

Gli effetti della decisione

La decisione della Corte UE, quindi, chiarisce importanti aspetti normativi, garantendo una maggiore trasparenza e prevedibilità per gli operatori del settore immobiliare e per i consumatori.

Essa conferma l’orientamento dell’Unione Europea nel sostenere politiche fiscali che favoriscano il settore dell’edilizia abitativa, in linea con gli obiettivi di rinnovamento urbano e di efficienza energetica. Questa interpretazione apre la strada a una maggiore uniformità nell’applicazione delle norme IVA a livello europeo, contribuendo a un ambiente più equo e competitivo nel mercato immobiliare.



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