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Immagine del redattoreGabriele Deodati

INSTALLAZIONE DI CANNA FUMARIA CONDOMINIALE: SCIA O CILA?

Il Municipio IX di Roma Capitale commina una sanzione di 25.000,00 euro a un Condominio «…per l’esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di titolo, nonché del verbale di accertamento».

In particolare viene contestata l’esecuzione di interventi di risanamento del fabbricato, tra cui una nuova canna fumaria collegata alla centrale termica condominiale, in aderenza alla facciata prospiciente il giardino interno del fabbricato e sovrapposta alla dismessa canna in amianto, senza la preventiva SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001.

Il Condominio impugna la determinazione sostenendo – oltre ad alcuni vizi di carattere procedurale – che la canna fumaria si pone a servizio di un impianto di riscaldamento già esistente, dal che sarebbe applicabile la disciplina inerente la manutenzione ordinaria totalmente libera, o comunque quella propria dell’attività edilizia libera soggetta alla sola previa CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata.

In subordine, viene invocata una «…scusabile interpretazione della normativa vigente in materia di titoli abilitativi» a fronte di un evidente «…impossibilità oggettiva di individuare in un panorama normativo per nulla chiaro e in veloce evoluzione, la disciplina da applicarsi nel caso concreto», e comunque l’importo della sanzione, ritenuto eccessivo a fronte della tenuità dell’eventuale violazione.


La sentenza

Il Giudice amministrativo rigetta l’impugnativa del Condominio e conferma la fondatezza della sanzione (TAR Lazio, sentenza 3214/2023).

In primo luogo, viene respinto l’assunto secondo cui l’opera in questione sarebbe da ricondurre a una tipologia a “edilizia libera”, e dunque soggetta, al più, all’esigua sanzione di 258,00 euro ove l’opera sia già ultimata.

Nessun rilievo assume, infatti, la circostanza che la canna sia posta in corrispondenza della precedente, senza alternare il volume del fabbricato né pregiudicare l’aspetto esteriore, stante il fatto che la stessa era installata nel giardino interno.

Al contrario, la fattispecie rientra nella categoria di interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo di cui all’articolo 22, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 380/2001 – richiamato peraltro dalla legge regionale n. 15/2008 – dal momento che, pur non alterando volumi né implicando alcun mutamento nella destinazione d’uso del fabbricato -, l’opera «…appare necessaria per realizzare ed integrare i servizi tecnologici a servizio dell’edificio nonché ad assicurarne la funzionalità, attraverso il ripristino e il rinnovo dei relativi impianti» e dunque, in quanto tale, soggetto a SCIA.

Peraltro, tale Segnalazione non va confusa con il “permesso di costruire” – non necessario nel caso di specie (TAR Basilicata, sentenza 589/2021) e difatti non richiesto dal Municipio -, né assume rilievo la preesistenza della vecchia canna fumaria in quanto l’articolo 22 comprende gli interventi volti a garantire la funzionalità degli impianti «…mediante il loro rinnovo e ripristino e non già soltanto quelli finalizzati a realizzarli ex novo (in tal senso, il dettato dell’art. 3, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001), nonché comunque risultando la canna fumaria di cui si discorre realizzata non già in sostituzione della preesistente quanto in sua aggiunta».

Il TAR

Il TAR neppure ritiene sussistere gli estremi di un errore scusabile da parte del Condominio, «…non rinvenendosi alcuna situazione di diritto obiettivamente incerta per instabilità della giurisprudenza, per la novità delle disposizioni normative di dubbia o difficile interpretazione o per la complessità di situazioni di incerta configurazione».

Infine, l’importo sanzionato viene ritenuto congruo anche solo per il fatto di non essere suscettibile di alcuna discrezionalità nell’applicazione al caso concreto, bensì «…predeterminata a monte nella deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 14 luglio 2011, punto 8, primo alinea – espressamente richiamata nel corpo dell’atto conteso e non resa oggetto di specifica contestazione da parte del Condominio».

La sanzione viene, pertanto, ritenuta confermata, potendosi al più il Condominio “consolare” a fronte della compensazione delle spese legali.

Fonte immobiliare.it



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