top of page
Cerca
Immagine del redattoreGabriele Deodati

IN CONDOMINIO NON SEMPRE SI HA IL DIRITTO DI RIMUOVERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La tematica delle barriere architettoniche, anche alla luce degli sgravi fiscali previsti dai recenti interventi del governo, è di grande attualità.

Ecco perché la sentenza n. 47 datata 11 gennaio 2023 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano assume una notevole importanza, poiché ha ad oggetto i limiti alle innovazioni in condominio, anche se rivolti alla rimozione delle barriere architettoniche.

La vicenda

Teatro della vicenda era un condominio milanese nel quale era stata deliberata la realizzazione di una piattaforma elevatrice, interna al vano scale del fabbricato, per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Un proprietario, però, si opponeva a tale opera, trascinando così l’intero condominio in tribunale. Accolto solo parzialmente il ricorso in primo grado, lo stesso proprietario adiva la Corte di Appello, reiterando le ragioni proposte dinanzi al giudice di prime cure.

In particolare a dire del ricorrente, l’opera:

  • non era in regola con la normativa di settore;

  • avrebbe reso inservibili le scale comuni all’uso ed al godimento anche dei condomini, con pregiudizio per la sicurezza dell’intera compagine condominiale atteso l’eccessivo restringimento della scalinata;

  • nonché avrebbe causato il deprezzamento di valore dell’appartamento di sua proprietà in caso di realizzazione della piattaforma elevatrice.

La normativa da tenere a mente

Un recente intervento del legislatore ha innovato la materia. Infatti, l’art. 10, comma 3, legge n. 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha apportato alla legge n. 13/1989 (riguardante le norme per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) le seguenti modifiche: all’articolo 2, comma 1, sono stati aggiunti, alla fine, i seguenti periodi: «Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell’articolo 1121, primo comma, del codice civile. Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell’articolo 1120 del codice civile».

In altre parole, la novità legislativa prevede quale unico limite alle innovazioni finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche il pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, essendo venuto meno il limite del rispetto del decoro architettonico e della necessità di assicurare l’uso ed il godimento delle parti comuni anche da parte di un solo condomino.

Le ragioni del condominio

Alla luce della novella legislativa, il condominio affermava che non avevano motivo di essere accolte le doglianze del singolo proprietario in relazione al minor godimento per i singoli condomini o lesione del decoro architettonico.

Circa invece il lamentato pregiudizio per la sicurezza, la consulenza tecnica esperita nel primo grado non aveva ravvisato un rischio riguardante né la sicurezza dell’edificio né delle persone dovuto all’asserita impossibilità del passaggio di due persone affiancate e di barelle per il soccorso di emergenza, né maggiori difficoltà nell’evacuazione rapida dell’edificio, anche perché, considerato il basso numero di persone che lo abitava, pure in situazioni di emergenza non appariva poter sussistere un concreto rischio di pericolosi rallentamenti nell’evacuazione conseguenti all’impossibilità, per due persone, di uscire contemporaneamente affiancate, mentre il passaggio con le barelle non sarebbe stato precluso ma solo più disagevole nei punti di intersezione tra scale e pianerottoli.

La decisione della Corte di Appello

La Corte, valutate le risultanze della CTU nonché lo stato dei luoghi e le ragioni delle parti, accoglieva il ricorso proposto dal singolo condomino.

A detta dei Giudici dell’appello, l’opera innovativa realizzata all’interno del vano scale pregiudicava la proprietà singolo ricorrente senza arrecare un vantaggio adeguato ai restanti condomini.

Difatti, questi verrebbero a subire la riduzione della larghezza delle rampe interne delle scale ben al di sotto dei valori-limite e delle misure attuali, ed inoltre non abbatteva completamente le barriere architettoniche, rendendosi necessaria una ulteriore opera per la prima rampa di scale esterne, non garantendo la cabina e la porta il passaggio delle sedie a rotelle, diminuendo apprezzabilmente la sicurezza dell’edificio, in ragione, appunto, dell’eccessiva riduzione della larghezza delle rampe esistenti.

Inoltre, la stessa Corte rilevava che era possibile una soluzione alternativa che prevedeva l’installazione della piattaforma elevatrice all’esterno dell’edificio, definita dallo stesso CTU “concretamente percorribile sul piano tecnico e idonea a contemperare al meglio le contrapposte esigenze delle parti”.

A ciò si aggiunga anche la valutazione fatta dai Giudici della diminuzione di valore degli appartamenti, seppure di minima percentuale, la quale non verrebbe compensata in un’ottica di bilanciamento con l’utilità generale, poiché l’opera in sé considerata non apporta una utilità adeguata.

Fonte immobiliare.it




2 visualizzazioni0 commenti

コメント


Post: Blog2 Post
bottom of page