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Immagine del redattoreGabriele Deodati

IMU DEI CONIUGI CON RESIDENZE IN DUE CASE: QUANDO UNA DELLE DUE RESIDENZE È FITTIZIA?

I coniugi con residenza disgiunta in Comuni diversi possono usufruire entrambi dell’esenzione IMU prima casa.

Il Comune può tentare di dimostrare, solo in sede d’appello, che la residenza di uno dei due coniuge è fittizia.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, con la decisione 1330/1/2022 del 21 novembre 2022.

I giudici hanno riconosciuto il beneficio fiscale, applicando la sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, che sancisce la legittimità dell’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale, anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi.

Il fatto

Nella vicenda in esame, i giudici toscani hanno accolto il ricorso del contribuente contro due avvisi di accertamento per le annualità 2014 e 2015, notificati dal Comune di Camaiore. Motivo del contendere, l’esenzione IMU prima casa che, secondo il Comune, non va applicata al caso di specie, dal momento che solo il contribuente è residente a Camaiore, mentre la moglie risiede in un altro luogo.

In primo grado, la CTP di Lucca dà ragione al Comune, seguendo il filone giurisprudenziale precedente alla sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui in presenza di coniugi con residenze e dimore divise non si ha diritto all’esenzione.

I giudici di secondo grado, invece, hanno dato ragione ai coniugi, applicando la sentenza della Consulta sopra richiamata.


Residenza fittizia: cosa significa?

L’aspetto più interessante della vicenda riguarda il comportamento processuale del Comune.

L’ente locale infatti – proprio per tener conto della sopraggiunta sentenza della Consulta, ad esso sfavorevole – ha tentato, nel giudizio d’appello, di cambiare strategia difensiva e dimostrare che, nella casa di Camaiore, il coniuge non aveva la dimora effettiva e, quindi, non era di fatto residente.

Circostanza che, però, non era stata contestata in primo grado. In altri termini, il Comune ha introdotto per la prima volta in appello la questione dell’onere della prova, tentando di dimostrare attraverso le utenze che non c’era dimora effettiva: «allegando quelli che sarebbero stati i consumi delle utenze di acqua, luce e gas registrati nell’immobile in questione negli anni accertati».

Tentativo inutile, perché la Corte toscana non hanno ammesso le prove: «Sia le allegazioni in fatto che in diritto nonché le successive produzioni documentali sono da reputarsi tardive in quanto svolte inammissibilmente per la prima volta solo in grado di appello».


I precedenti

La decisione in commento si aggiunge alle altre pronunce di merito che si stanno allineando alla sentenza della Corte Costituzionale, che riconosce l’esenzione IMU prima casa anche ai coniugi con residenza disgiunta.

L’art. 13 del D.L. 201/2011 dichiarato costituzionalmente illegittimo, attraverso il riferimento al nucleo familiare, finiva per determinare il venir meno del beneficio, “deteriorando così, in senso discriminatorio, la logica che consente al singolo o ai conviventi di fatto di godere pro capite delle esenzioni per i rispettivi immobili dove si realizza il requisito della dimora e della residenza abituale“.

Nuova definizione di abitazione principale

Tra le sentenze più recenti, si può richiamare quella della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Regione Abruzzo con la sentenza n. 655/6 del 3 novembre 2022, che ha ritenuto legittima la doppia esenzione IMU da abitazione principale a vantaggio sia del coniuge residente nel Comune, che del coniuge residente in altro Comune per motivi di lavoro.

I giudici hanno tenuto conto della nuova definizione di abitazione principale dettata dalla Consulta, intesa come il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.

Di conseguenza, è legittima l’esenzione dall’IMU per l’abitazione adibita a dimora principale anche nelle ipotesi di scissione del nucleo familiare, sia all’interno dello stesso territorio comunale, sia in Comuni diversi.

Fonte immobiliare.it



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