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Immagine del redattoreGabriele Deodati

IL CONDOMINIO DEVE PAGARE PER L’OCCUPAZIONE DEI CASSONETTI SUL SUOLO COMUNALE

L’enorme produzione di rifiuti urbani accompagnato dalle spinte europee di una maggiore attenzione alla gestione della raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti, provoca di certo non pochi malumori ai cittadini ed ancor di più ai condomini.

Difatti, è noto che il conferimento differenziato dei rifiuti debba avvenire in giorni e ore prestabilite, negli appositi sacchetti e negli altrettanti appositi bidoni condominiali.

Dove posizionarli, l’orario in cui conferire i rifiuti, a chi spetta vigilare sugli stessi, di chi è l’onere di svuotarli, sono tutti quesiti le cui risposte sono lasciate per lo più al buon senso e/o alle delibere assembleari.

Molti di questi problemi diventano oggetto di controversie, così come accaduto ad un condominio della città di Catanzaro il cui caso è stato affrontato dal Tribunale di Catanzaro e deciso con la sentenza n. 398 del 8 marzo 2023.

Materia del contendere: il condominio, non avendo spazio comune sul quale posizionare i bidoni, li aveva posizionati sul suolo pubblico, esponendosi così alle prescrizioni del codice della strada tra le cui norme si prevede una sanzione compresa fra 173 e 695 euro per chi occupa in modo abusivo il suolo pubblico.

Bidoni condominiali su suolo pubblico: si può?

Il comune di Catanzaro appellava la sentenza del giudice di pace con la quale era stato accolto il ricorso presentato da un condominio avverso il verbale di violazione del codice della strada relativo a una sanzione per occupazione abusiva del suolo pubblico realizzatasi per l’apposizione non autorizzata di n. 4 cassonetti sul suolo comunale.

Il condominio, da parte sua, si difendeva affermando di non essere lui il soggetto che doveva pagare la tassa per l’occupazione del suolo (c.d. TOSAP) poiché, a suo dire, il vero soggetto passivo era la società di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, non essendo il condominio proprietario né del suolo né dei bidoni per la raccolta.

Preciso iter previsto dal Comune

Il Giudice, nel ricostruire la vicenda, evidenziava che il comune di Catanzaro, nel corso degli anni, aveva emanato diverse ordinanze con le quali regolamentava l’iter per la concessione ed apposizione dei cassonetti sul suolo pubblico.

Con una prima ordinanza l’amministrazione locale subordinava l’occupazione del suolo pubblico da parte dei bidoni condominiali all’autorizzazione degli uffici comunali, previo pagamento della TOSAP.

La norma però non precisava né se il soggetto tenuto a chiedere tale autorizzazione doveva essere il condominio o la società che curava la raccolta dei rifiuti, né le modalità attraverso cui richiedere tale titolo.

Tramite una successiva delibera, il consiglio comunale provvedeva così a modificava il regolamento indicandone il preciso iter da seguire:

  • presentare istanza di autorizzazione all’ufficio patrimonio;

  • attendere il parere favorevole dei vigili urbani;

  • pagare la prima rata TOSAP;

  • trasmettere all’ufficio patrimonio copia del pagamento per avere così diritto a posizionare i bidoni sul suolo pubblico.

La decisione del Tribunale

Sulla scorta di tali delibere, in vigore già da tempo al momento del ricorso presentato dal condominio, il Tribunale riteneva pertanto fondato l’appello.

Difatti, avendo il consiglio comunale cambiato il regolamento sulla gestione integrata dei rifiuti urbani, il condominio avrebbe dovuto chiedere all’amministrazione locale l’autorizzazione a occupare il suolo pubblico, pagando la TOSAP.

Non da ultimo, il giudice accertava inoltre che, in base alla normativa comunale, non poteva essere addebitata alcuna responsabilità all’azienda che gestiva il servizio di raccolta dei rifiuti, essendo il condominio l’unico soggetto titolato a richiedere l’autorizzazione per l’apposizione dei bidoni sul suolo pubblico.

Fonte immobiliare.it




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