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Immagine del redattoreGabriele Deodati

I TERRENI ADIBITI A CAVA VANNO ISCRITTI NEL CATASTO FABBRICATI

Una cava, al pari di miniere, torbiere, saline, non è qualificabile come terreno agricolo in quanto produce redditi e va quindi iscritta nel catasto fabbricati.

Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2280 del 25 gennaio 2023 in ordine a un caso sollevato in merito a un nuovo classamento circa un terreno adibito ad attività estrattiva.

Iscrizione di una cava in catasto: il caso

A seguito di un accertamento dell’Amministrazione finanziaria su una proprietà costituita da terreni utilizzati per l’attività estrattiva di cava, si è deciso un nuovo classamento e quindi una nuova rendita catastale.

La cava, dal momento che non è qualificabile come terreno agricolo, è stata iscritta nel catasto dei fabbricati con la categoria catastale D/1 (opifici industriali).

La società proprietaria ha fatto ricorso in Tribunale, ritenendo che l’area dovesse essere iscritta nel catasto terreni in base all’articolo 18 del Regio Decreto n. 1572 del 1931.

Dopo i primi due gradi di giudizio, il caso è giunto in Cassazione, dove i Giudici con sentenza 2280/2023 hanno stabilito che la cava va iscritta nel catasto fabbricati.

Cava nel catasto fabbricati: i motivi della sentenza

La Cassazione ha evidenziato che, ai fini dell’iscrizione in catasto, l’accertamento dei fabbricati da iscrivere deve avvenire per unità immobiliare e ha fatto riferimento alle seguenti normative:

  • secondo l’articolo 4 del Regio Decreto n. 652/1939, “Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”;

  • secondo l’articolo 5 dello stesso Regio Decreto, “Si considera unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio”;

  • secondo l’articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 28/19981998, “L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”.

Sulla base di queste disposizioni, i Giudici hanno concluso che sono suscettibili di accatastamento non solo i fabbricati, ma anche tutte le unità immobiliari urbane, ovvero quelle componenti immobiliari suscettibili di autonoma funzionalità e redditività.

Ciò era già emerso da diverse altre sentenze relative ad altri tipi di aree, quali discariche, centrali elettriche, parchi eolici, centrali telefoniche, piattaforme petrolifere.

Le cave, dal momento che possiedono autonoma funzionalità e redditività, devono pertanto essere accatastate nel catasto fabbricati, con attribuzione della categoria D/1: la possibilità di edificare fabbricati strumentali su terreni adibiti a cava impedisce che essi siano qualificabili come agricoli.

Fonte immobiliare.it



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