In merito al complicato argomento delle eredità e degli eventuali obblighi degli eredi spunta sempre una questione fra tutte: e se il defunto lasciasse in eredità un immobile su cui pendono rate di mutuo ancora da estinguere?
Scopriamo come si comporta la legge in questi casi e quando il mutuo può essere accollato o no.
Eredità con beneficio di inventario
Di norma la regola vuole che, così come per tutti i beni mobili e immobili, anche le rate del mutuo pendenti su eventuali possedimenti del defunto passino all’erede. In questo caso, sarà necessario iscrivere una nuova ipoteca e, generalmente, procedere a una rinegoziazione.
Tuttavia l’erede designato, secondo l’articolo 490 del codice civile, può avvalersi dell’eredità con beneficio di inventario.
Questo strumento serve a tutelare il patrimonio dell’erede, infatti quest’ultimo non rinuncia all’eredità, ne accetta gli attivi e i passivi, ma questi ultimi solamente se sono inferiori o uguali al valore degli attivi ereditati.
Altre eccezioni
Tra le altre eccezioni:
Se l’immobile ereditato viene adibito ad abitazione principale, è possibile richiedere una sospensione delle rate fino a 18 mesi, ma in questo caso si parla di una sospensione e non di una estinzione.
Uno strumento che un cittadino può utilizzare per tutelare i propri eredi è quello di sottoscrivere una polizza caso morte o invalidità permanente, in questi due casi le rate di mutuo rimanenti vengono coperte dalla società assicurativa e non passano agli eredi.
Infine, l’erede può avvalersi del diritto alla detrazione fiscale in merito agli interessi passivi, ma solo se quest’ultimo provvederà ad accollarsi le rate rimanenti presso l’istituto di credito che ha erogato il prestito.
Fonte immobiliare.it
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