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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Distanze tra edifici, le scale devono rispettarle?

Le scale esterne devono rispettare i limiti alle distanze tra le costruzioni. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con la sentenza 6613/2021.

Scale e distanze tra edifici, il caso

Il proprietario di un edificio ha chiesto l’annullamento dell’ordine di demolizione di una scala abusiva larga 1,40 metri e alta 4,30 metri, composta da 27 alzate di 18 centimetri ciascuna. Dopo le prime 5 alzate, la rampa presenta un pianerottolo di riposo di un metro di profondità. La scala, costruita in cemento armato, si trova nel cortile condominiale e collega un balcone al cortile.

A detta del Comune, la scala vìola le norme sulle distanze e non può ottenere il permesso di costruire in sanatoria.

Secondo il proprietario, invece, in base al Decreto Sblocca Cantieri (DL 32/2019) i limiti di distanza, previsti dal DM 1444/1968, si applicano solo alle zone omogenee C, corrispondenti alle parti del territorio non edificate o con edificazione di minore intensità, mentre nel caso in esame il fabbricato in contestazione è situato in zona B.

Scale, devono rispettare le distanze tra edifici

I giudici hanno respinto le richieste del proprietario spiegando che, date le sue caratteristiche, la scala deve essere considerata un corpo autonomo, in grado di modificare sagoma e prospetto dell’originario edificio, e come tale richiede il permesso di costruire.

La scala in questione, si legge nella sentenza, non può essere considerata una pertinenza urbanistica. “La qualifica di pertinenza urbanistica - spiegano i giudici - è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica”.

Per le sue caratteristiche, la scala si qualifica come nuova costruzione deve rispettare la distanza di 10 metri tra pareti finestrate di pareti antistanti, prescritta dall’articolo 9, comma 1, numero 2) del DM 1444/1968. Tale disposizione, ricordano i giudici, non è stata modificata dal Decreto Sblocca Cantieri, che invece riguarda i commi 2 e 3 dell’articolo 9.



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