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Immagine del redattoreGabriele Deodati

DISABILI IN CONDOMINIO: NON SERVE L’UNANIMITÀ PER INSTALLARE UN ASCENSORE

Ancora un’importante pronuncia in tema di ascensori e disabilità in condominio. Questa volta a fare un’ulteriore chiarezza è il Tribunale di Velletri con la sentenza n. 345 datata 22 febbraio 2023.

La vicenda

Un condomino impugna una delibera assembleare ritenuta nulla in quanto negava l’installazione di un ascensore per disabili, opera tra l’altro già approvata in una precedente assemblea.

Il condominio si costituisce in giudizio chiedendo una CTU che avrebbe dovuto fare chiarezza in merito all’impatto dell’ascensore sull’architettura condominiale e sulla fruibilità del restante spazio comune.

La normativa di settore in tema di ascensori

Con la riforma del condominio, il legislatore ha ritenuto di aumentare il quorum necessario per assumere le delibere relative ad interventi di abbattimento delle barriere architettoniche richiedendo, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

Questa previsione, però, nel tempo è stata mitigata da numerose sentenze della Cassazione le quali hanno, nel tempo, favorito la possibilità di installare un ascensore.

Difatti, qualora tale opera fosse richiesta da un disabile, poiché si trovi ad abitare un piano alto e sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione se non con evidenti difficoltà, costui potrà far installare a sue spese un ascensore anche se ciò causa la restrizione della scala.

Ed ancora, sempre la Cassazione, con un’altra sentenza, ha stabilito che l’installazione dell’ascensore in un condominio, essendo un’opera finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche ed un mezzo necessario per garantire l’abitabilità di un appartamento, può avvenire anche senza il rispetto delle distanze legali tra immobili.

Ebbene, il Tribunale di Velletri riprendendo l’orientamento già espresso sul tema più volte dalla Suprema Corte ha quindi affermato che non vi è alcun dubbio che, in tema di installazione di un ascensore, il condomino disabile può, a proprie spese, decidere di installare un ascensore anche contro la volontà del resto del condominio.

Tale possibilità è quindi espressione sia del principio di solidarietà sia della facoltà sancita dall’art. 1102 c.c., che permette ad ogni singolo condomino di usare in modo più intenso la cosa comune.

Il principio da ricordare

L’installazione di un ascensore, al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condomino su parte di un bene comune, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e della reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 c.c.

Il Tribunale pertanto accoglie la domanda del singolo condomino ed al condominio non resta che pagare le spese di CTU, la quale ha confermato la fattibilità dell’opera e l’assenza di disagi per l’uso della cosa comune, nonché le spese di giudizio.

Fonte immobiliare.it



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