top of page
Cerca
Immagine del redattoreGabriele Deodati

DIREZIONE LAVORI: QUANDO SONO OBBLIGATORI PREVENTIVO E POLIZZA ASSICURATIVA?

Quando viene dato un incarico a un professionista e viene assegnata la direzione lavori di un cantiere, ci sono degli obblighi per quanto riguarda la documentazione.

La Legge 124/2017, cosiddetta legge sulla concorrenza, entrata in vigore il 29 agosto 2017, ha introdotto alcune modifiche e integrazioni rispetto alla normativa precedente e ha regolato in maniera più precisa i rapporti tra il professionista e il committente dei lavori, sia pubblico sia privato, in materia di preventivo e di polizza assicurativa per la responsabilità civile.

Vediamo cosa prevede la legge e quando preventivo e polizza sono obbligatori.

Come deve essere redatto il preventivo e quando è obbligatorio

Secondo l’articolo 1, comma 150 della Legge 124/2017, quando l’incarico è affidato in maniera diretta e al di fuori di una procedura di evidenza pubblica, il professionista ha l’obbligo di fornire al committente dei lavori un preventivo di massima circa le prestazioni richieste e ciò deve essere fatto prima della formalizzazione dell’incarico e dell’avvio delle attività.

Il preventivo, che può essere redatto in forma scritta cartacea o digitale, deve contenere in modo chiaro sia l’entità del compenso, sia l’entità delle singole voci che lo compongono, ossia onorario, spese e oneri fiscali.

Ciò serve per assicurare la trasparenza e la chiarezza delle informazioni.

Il preventivo può essere accompagnato da un curriculum vitae del professionista, anche se non è obbligatorio.


Quando è obbligatoria la polizza assicurativa per la responsabilità civile

In base a quanto contenuto nella Parte II, punto 4 delle Linee guida ANAC n. 1/2018, nel caso di contratti pubblici, la polizza per la responsabilità civile professionale è obbligatoria per il progettista, mentre non è obbligatoria per il direttore dei lavori.

Quando all’articolo 1, comma 150 della Legge 124/2017 viene indicato tra gli oneri del professionista, oltre all’invio del preventivo, la trasmissione al committente della polizza assicurativa professionale per la responsabilità civile, ci si riferisce alla copertura assicurativa relativa alle responsabilità legate alla progettazione.

In tal caso, la copertura per le richieste di risarcimento deve estendersi ai 10 anni successivi alla scadenza della polizza.

Per quanto riguarda le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, esse sono a carico della stazione appaltante, mentre se la progettazione è affidata a soggetti esterni, le polizze sono a carico degli stessi.

Fonte immobiliare.it



8 visualizzazioni0 commenti

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page