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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Da finestra a porta-finestra: quale titolo abilitativo?

L’apertura di una porta-finestra, che va a sostituire la finestra preesistente è un intervento pesante che necessita della Scia o, al contrario, se non visibile rientra nel range dell’edilizia libera?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 467/2022 ha optato per la prima possibilità. Vediamo perché.

Trasformazione della finestra in porta-finestra, il caso

I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l’ordine di ripristino emesso dal Comune. Le contestazioni dell’Amministrazione riguardano una serie di interventi realizzati senza alcun permesso, tra cui la trasformazione di due finestre in porte-finestre.

Dal momento che la trasformazione non era stata indicata nella Scia, secondo il Comune si tratta di un intervento illegittimo.

Al contrario, il responsabile ritiene di aver agito nell’ambito dell’edilizia libera perché l’intervento, realizzato rimuovendo la “veletta” posta sotto il parapetto, è quasi invisibile, non ha influito sulla sagoma e sul prospetto dell’edificio né ha interessato pareti portanti.


Trasformazione della finestra in porta-finestra, impatta sul prospetto

Secondo i giudici, le argomentazioni del responsabile dell’intervento, tra cui quella che le opere siano quasi invisibili, non hanno rilevanza.

Il CdS ha affermato che tra gli interventi edilizia libera, contenuti nell’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), non ci sono lavori riconducibili alla trasformazione di finestre in porte-finestre.

Si tratta di un intervento che, comportando una modifica dei prospetti, deve essere considerato come una manutenzione straordinaria e va quindi indicato nella SCIA.

Il CdS ha quindi respinto il ricorso.


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