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Immagine del redattoreGabriele Deodati

COS’È UN FONDO PATRIMONIALE SULLA CASA E CHI LO PUÒ COSTITUIRE?

Se si vuole salvaguardare la propria casa da eventuali azioni esecutive continuando ad utilizzarla, si può porre un vincolo sull’immobile nell’interesse della famiglia, attraverso un fondo patrimoniale, con l’obiettivo di creare un patrimonio separato, destinato a soddisfare i bisogni dei membri della famiglia, ma non aggredibile dai creditori in caso di debiti.

Questa possibilità è prevista e disciplinata dal Codice Civile e può essere utilizzata anche per altri beni, oltre alla casa.

Chi costituisce il fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale sulla casa può essere costituito da:

  • uno solo dei coniugi, da entrambi i coniugi o da un terzo, con accettazione da parte dei coniugi. In questa ultima situazione, la costituzione è fatta per atto pubblico e l’accettazione dei coniugi anche con atto pubblico separato e posteriore. In ogni caso, è necessario rivolgersi ad un notaio;

  • una terza persona con testamento olografo, pubblico o segreto.

Quando può essere costituito il fondo patrimoniale?

Per quanto riguarda le tempistiche, il fondo può essere costituito in qualunque momento del matrimonio, ma anche in vista delle nozze.

In quest’ultimo caso, però, l’atto costitutivo è condizionato alla celebrazione del matrimonio e occorre distinguere se la costituzione è effettuata: da un terzo a favore dei due futuri sposi o da uno dei futuri sposi.

Nel primo caso l’atto è valido con l’indicazione delle generalità degli sposi, si perfeziona con la loro accettazione ed è efficace con la celebrazione del matrimonio, mentre nel secondo è necessario che anche l’altro partecipi alla stipulazione dell’atto e la sua efficacia è subordinata alla celebrazione del matrimonio.


Cosa può rientrare nel fondo patrimoniale?

L’oggetto del fondo patrimoniale non è propriamente la casa, ma il diritto di proprietà sull’immobile stesso o un altro diritto reale di godimento, come ad esempio usufrutto, superficie, enfiteusi e nuda proprietà.

Può essere vincolato un bene di proprietà di un solo coniuge, in comunione ordinaria o legale tra i coniugi e in comunione ordinaria tra uno o entrambi i coniugi e un terzo.

L’immobile viene vincolato nel fondo patrimoniale nello stato in cui si trova, compresi eventuali vincoli o garanzie esistenti al momento della costituzione.

Dove va registrato il fondo patrimoniale?

Affinché il fondo patrimoniale sia opponibile a terzi, il notaio deve, nel più breve tempo possibile, annotare la sua costituzione a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del Comune in cui sono state celebrate le nozze.

Devono essere indicate, in particolare, la data del contratto o del testamento e la generalità dei contraenti. Se il notaio non vi provvede, è tenuto a risarcire i danni patiti dalle parti.

Avendo ad oggetto una casa, l’atto costitutivo del fondo o il testamento devono anche essere trascritti nei registri immobiliari.

Inoltre, se l’atto è solo trascritto ma non annotato, non può essere opposto ai terzi.

Il fondo patrimoniale può essere modificato nel tempo?

Una volta costituito, il fondo patrimoniale sulla casa può essere ritoccato e le modifiche possono riguardare: le regole di amministrazione del fondo, e in tal caso è richiesto il consenso di tutte le persone, o dei loro eredi che sono state parti nell’atto costitutivo, oppure può riguardare i beni che lo compongono, e le variazioni possono consistere in aggiunte o diminuzioni di beni e sono soggette alle regole di amministrazione del fondo.

Come viene amministrata la casa oggetto del fondo patrimoniale?

La casa oggetto del fondo patrimoniale diventa di proprietà di entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione, e l’amministrazione viene regolata dalle norme relative all’amministrazione dei beni in comunione legale.

Ciò significa che gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi disgiuntamente, mentre gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente dai coniugi.

Inoltre, l’immobile oggetto del fondo può essere venduto, ipotecato, dato in pegno o, comunque, vincolato solo con il consenso di entrambi i coniugi, salvo diverse pattuizioni.

Se i coniugi hanno figli minori, per queste operazioni è necessaria l’autorizzazione del giudice.

I proventi derivanti dalla casa possono essere impiegati solo per i bisogni della famiglia, cioè quelli indispensabili alla vita familiare e quelli diretti al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative.

Gli effetti del fondo patrimoniale sui creditori

La casa oggetto del fondo patrimoniale rimane strettamente vincolata ai bisogni della famiglia. Ciò significa che non è aggredibile dai creditori per debiti che questi sapevano essere estranei ai bisogni della famiglia, a meno che il fondo sia stato creato in danno ai creditori stessi.

Esistono però dei casi in cui i creditori possono rivalersi sulla casa e sono quando il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia, come nel caso di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione, e quando il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ma di tale circostanza i creditori non erano a conoscenza; ad esempio, è il caso di un mutuo contratto per l’acquisto di una seconda casa che, in realtà, era destinata ad abitazione di un terzo soggetto.

In queste circostanze, il creditore può, ad esempio, iscrivere ipoteca sugli immobili del fondo, ma resta ferma la possibilità per il coniuge di provare in giudizio che il suo debito è del tutto estraneo alle esigenze familiari e che il creditore ne era a conoscenza.

Quando cessa i suoi effetti il fondo patrimoniale?

Gli effetti del fondo patrimoniale sulla casa cessano in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio e, se ci sono figli minori, il fondo dura fino a quando il figlio più piccolo diventa maggiorenne.

In tal caso, il giudice ordinario può stabilire regole per l’amministrazione del fondo e, a seconda delle condizioni economiche della famiglia, può anche attribuire ai figli una quota dei beni dello stesso, in godimento o in proprietà.

Se non ci sono figli minori, per dividere i beni si applicano le norme sullo scioglimento della comunione legale dei beni: gli immobili ricadono in regime di comunione ordinaria fino all’effettiva divisione che può essere consensuale o giudiziale.

I beni destinati da un solo coniuge con riserva di proprietà, invece, ritornano nella sua piena disponibilità.

Fonte immobiliare.it




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