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Immagine del redattoreGabriele Deodati

CHI ESEGUE LE VERIFICHE PRELIMINARI AL RILASCIO DEL TITOLO EDILIZIO? ECCO COSA SAPERE

In merito al rilascio del titolo edilizio di un immobile la legge italiana stabilisce con chiarezza che, nel momento della presentazione della richiesta di titolo edilizio, ovvero il documento che attesta la conformità dell’intervento alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti che permette di eseguire dei lavori nell’immobile, sia l’Ufficio Tecnico del Comune a verificare che il richiedente sia munito di idoneo titolo giuridico.

La norma giuridica già chiara a riguardo, è stata oggi completata dalle due recenti sentenze del febbraio e del marzo 2023, che vi presentiamo.

Il caso di una abitazione divisa tra due proprietari

In questo caso presentato al Tar della Toscana, ci si trova dinnanzi a due proprietà immobiliari, derivanti da un atto di divisione ereditaria. In pratica un unico edificio è stato diviso in due distinte unità abitative confinanti ma ognuna con la propria entrata indipendente.

L’atto contestato è il seguente: uno dei due eredi ha deciso di realizzare nel muro divisorio delle due unità abitative una porta, senza chiedere il permesso all’altro erede ma aprendo una pratica in comune di inizio lavori.

Quest’ultimo ha lamentato il fatto e si è rivolto in Comune chiedendo di vigilare sul titolo giuridico della proprietà.


Sentenza del Tar Toscana

La sentenza ha dato ragione a chi ha presentato ricorso poiché esiste illegittimità da parte di chi ha aperto la CIL per l’abbattimento del muro di divisione delle proprietà poiché trattandosi di un bene comune – il muro era stato eretto per dividere le due abitazioni – aveva necessità di avere il consenso di entrambi i proprietari.

L’intervento di creare una porta in un muro comune non può svolgersi se non vi è l’accordo tra i proprietari del bene ritenuto comune ai sensi dell’articolo1102 Codice Civile.

In questo caso dunque il Comune avrebbe dovuto negare il permesso a intervenire, la CIL, perché stando ai giudici è proprio dell’ufficio tecnico del Comune l’onere di verificare la proprietà legittima dell’immobile.

Questa la sentenza n.231 del 28 febbraio letta dal Tar Toscana sez. III: “L’amministrazione, pur non essendo obbligata a compiere complesse indagini giuridiche e documentali in ordine ad eventuali pretese che potrebbero essere avanzate da soggetti terzi o a risolvere i conflitti tra privati in ordine all’assetto proprietario di un bene, è certamente tenuta a verificare la sussistenza di un idoneo titolo di godimento sull’immobile oggetto dell’intervento, da parte di colui che intende eseguirlo. In altre parole, sussiste l’obbligo per il Comune di verificare il rispetto da parte dell’istante dei limiti privatistici, ogni volta in cui tali limiti siano conosciuti o immediatamente conoscibili o non contestati, di modo che il controllo da parte dell’ente locale si traduca in una semplice presa d’atto dei limiti medesimi, senza necessità di procedere ad un’accurata e approfondita disanima dei rapporti civilistici (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 1 settembre 2022, n. 7648 e giurisprudenza ivi richiamata)”.

Il caso di un sottotetto di più proprietari

Il secondo caso che ha determinato una sentenza simile alla precedente è avvenuto a L’Aquila. In pratica un proprietario di un abitato aveva presentato domanda DIA al Comune di riferimento, per poter attivarsi con opere di ripristino del sottotetto.

Il comune non ha potuto rilasciare il permesso poiché altre due persone si sono dichiarate comproprietarie dell’immobile e contrarie all’intervento. L’ufficio tecnico, predisposto per legge al controllo della proprietà giuridica dell’immobile dove si intendano eseguire dei lavori edili, ha dovuto rifiutare la domanda di inizio lavori sul sottotetto ritenuto proprietà di più persone giuridiche.

Sentenza del Tribunale de L’Aquila

Nonostante il ricorso portato al Tar Abruzzo da parte dei legali dell’interessato al rifacimento del sottotetto, i giudici hanno stabilito quanto descritto nella sentenza n. 109 del 9 marzo 2023:

“Il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre l’onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell’immobile oggetto dell’intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l’attività edificatoria. Conseguentemente, chi richiede il titolo autorizzatorio edilizio deve comprovare la propria legittimazione all’istanza ed è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio (Cons. Stato Sez. IV, 15/03/2022, n. 1827)”.


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