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Immagine del redattoreGabriele Deodati

CESSIONE DEL CREDITO, COS’È E COME FUNZIONA?

Nel momento in cui un cittadino titolare di una casa o una villetta di proprietà decide di avviare i lavori di ristrutturazione dello stabile, è bene che conosca tutti i possibili scenari che potranno verificarsi nel momento in cui il cantiere prenderà vita e (soprattutto) quando gli verrà chiesto di saldare il conto delle prestazioni effettuate.

Negli ultimi anni, lo strumento utilizzato per l’efficientamento energetico delle abitazioni e per il rinnovamento degli edifici residenziali è stato il Superbonus edilizio. Un’agevolazione che, per poter funzionare, ha avuto bisogno della cosiddetta cessione del credito.

Vediamo tutti i dettagli su questo strumento.

Bonus edilizi e ristrutturazioni: cosa sapere sulla cessione del credito

In via semplificativa, si parla di cessione del credito quando un committente (ossia il titolare dell’abitazione che dev’essere ristrutturata) incarica una ditta di svolgere tutti i lavori necessari, potendo contare sulla possibilità di ricevere uno sconto sul costo complessivo dei lavori.

Se la riduzione del prezzo finale viene applicata dall’azienda edile direttamente in fattura, sarà lei stessa a maturare il credito. Se, invece, il proprietario dell’abitazione paga il prezzo pieno dei lavori, è lui a maturare il credito.

In entrambi i casi, per poter riscuotere la somma dovuta (che, nel caso del Superbonus, partiva dal 110% dell’importo complessivo, per poi scendere progressivamente nel corso dei mesi), la ditta e il contribuente devono effettuare la cosiddetta cessione del credito.


A quali soggetti rivolgersi per la cessione del credito del Superbonus edilizio

Sia il singolo proprietario dell’immobile che l’azienda edile possono effettuare la cessione della detrazione fiscale a favore di un ente terzo in cambio del rimborso.

In particolare, è possibile cedere il credito maturato ad un istituto di credito o ad un fornitore di beni e servizi, ma anche agli esercenti di attività autonome, oppure ai proprietari di società private che abbiano la disponibilità sufficiente per liquidare la somma dovuta.

A questo proposito, la legge stabilisce che il valore massimo raggiungibile per la cessione del credito dev’essere calcolato sulla base della somma che sarebbe stata detratta in dichiarazione dei redditi.



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