Per realizzare una canna fumaria occorre sempre la Scia? La sentenza del Tar Lazio, numero 3214 del 24 febbraio 2023, ha fatto chiarezza rispetto a questo interrogativo, mettendo il punto su una diatriba sorta tra condomini e Comune.
Serve l’autorizzazione per una canna fumaria in condominio?
La canna fumaria è un elemento costruttivo che serve al convogliamento dei fumi derivanti da una combustione dall’interno di un locale o camera di combustione verso l’esterno.
Ma occorre un titolo abilitativo in caso di lavori edilizi? Quale procedura edilizia bisogna seguire per installare o rinnovare una canna fumaria?
In un caso concreto è accaduto che dei condòmini hanno commissionato delle opere di restauro e risanamento conservativo consistenti nella collocazione di una nuova canna fumaria a servizio della centrale termica condominiale, su una canna fumaria già esistente, quindi sovrapposta alla vecchia, contenente eternit.
Secondo i funzionari del Comune di Roma, i condomini avrebbero dovuto presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) che non è stata presentata. Pertanto, hanno comminato ai condomini una sanzione pecuniaria di 25mila euro.
Il condominio ha presentato ricorso al Tar contro questa decisione.
Cosa dice la legge?
I giudici hanno confermato la sanzione, concludendo che per l’installazione della canna fumaria sarebbe stata necessaria la Scia.
È vero che i lavori non hanno determinato nuova installazione, quindi non hanno alterato il volume o la superficie dell’edificio, ma è altrettanto vero che, secondo i giudici, non si è trattato di interventi di manutenzione ordinaria che possono essere eseguiti in regime di edilizia libera o presentando una Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
Il Tribunale amministrativo sostiene che l’intervento sulla canna fumaria rientri nella categoria dei lavori di manutenzione straordinaria e/o di restauro e risanamento conservativo.
Inoltre, per realizzare e integrare i servizi tecnologici e garantirne il funzionamento, è stata costruita una struttura aggiuntiva e sono state condotte attività di ripristino e rinnovo degli impianti, per realizzare i quali occorre una Scia.
I giudici si sono appellati a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera c del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380 del 2001), il quale sostiene che, tra gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ci sono anche quelli volti a garantire la funzionalità degli impianti, mediante il loro rinnovo e ripristino.
La sentenza riconosce infine che la nuova canna fumaria sia stata realizzata non in sostituzione, ma in aggiunta a quella preesistente.
Dunque, nel dubbio è sempre il caso di rivolgersi dall’Ufficio tecnico comunale, o da quello preposto, prima di realizzare delle opere.
Fonte immobiliare.it
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