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Immagine del redattoreGabriele Deodati

BONUS PRIMA CASA: COSA ACCADE IN CASO DI MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA?

Anche quest’anno, i giovani under 36 che decidono di acquistare l’abitazione principale possono usufruire del bonus prima casa, che consente di accedere a un particolare finanziamento e ad altre agevolazioni sulle imposte dovute.

Attenzione, però, a non cadere in trappola. Per chi è riuscito a ottenere il bonus, ci sono alcune situazioni in cui i benefici potrebbero decadere.

Bonus prima casa e trasferimento della residenza: cosa sapere

È il caso, per esempio, del mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile, nei 18 mesi successivi al rogito, come previsto dalla Legge.

Questo vale anche quando il mancato cambio di residenza non è stato causato dalla propria volontà, ma dal mancato rilascio dell’abitazione da parte del precedente inquilino.

A dirlo è stata la Cassazione, con l’ordinanza n. 12466, che ha chiarito come in questa situazione non sussiste causa di forza maggiore, ovvero una situazione determinata da “una causa esterna, sopravvenuta, imprevedibile ed inevitabile”.

La circostanza che l’immobile sia occupato dal conduttore – ha spiegato la Cassazione – non solo è nota all’acquirente al momento della stipula dell’atto ma è anche prevedibile, che, nel termine previsto, l’immobile stesso possa non essere disponibile per trasferirvi la residenza, considerato il tempo occorrente per far valere i propri diritti in giudizio.


Disco verde per il successivo cambio di residenza

Sempre a proposito del cambio di residenza, va inoltre specificato che, se è vero che il contribuente che ha comprato casa beneficiando delle agevolazioni fiscali ha l’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui è situato l’immobile entro il termine di 18 mesi, lo stesso non è tenuto a restarvi.

Lo ha chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 399 del 1° agosto 2022.


In concreto, questo vuol dire che una volta che l’acquirente abbia soddisfatto la condizione di legge del trasferimento, lo spostamento successivo della residenza dal Comune in cui è situato l’immobile agevolato non comporta la decadenza dall’agevolazione e non è dovuto il pagamento di ulteriore imposta.

Fonte immobiliare.it




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