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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Bonus facciate: lastrici solari, tetti e pavimenti sono esclusi

Una piazza aperta al pubblico che, accatastata come lastrico solare, costituisce la copertura del sottostante garage, non può fruire del bonus facciate per il rifacimento dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione.


Possono fruirne invece i lavori di ripristino delle facciate esterne degli immobili del complesso di valore artistico, quelle visibili dalla strada e dal percorso pedonale sopraelevato ad uso pubblico.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 816 del 15 dicembre 2021 data alla società concessionaria demaniale del complesso immobiliare, che ha chiesto di poter beneficiare della detrazione fiscale del 90%, non solo per il restauro delle facciate delle strutture collocate all’interno dello stesso, ma anche per l’intervento di rifacimento della piazza, esteticamente inscindibile dal resto.

Su questo punto - ha spiegato l’Agenzia - le disposizioni sono chiare e inflessibili. In particolare, sotto il profilo oggettivo, la norma che ha istituito il bonus facciate (articolo 1, commi da 219 a 224, della Legge di bilancio 2020) prevede che gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro della facciata esterna” e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

Per spiegare meglio la ratio della norma, la stessa Agenzia, nella Circolare 2/E del 14 febbraio 2020, ha precisato che l’esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che sono escluse dall’agevolazione, tra le altre, le spese sostenute per interventi sulle “strutture opache orizzontali o inclinate” dell’involucro edilizio quali, ad esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, non rientranti nella nozione di strutture “opache”.

Nel caso in esame, pertanto, la società istante potrà fruire del bonus facciate per gli interventi relativi agli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale” dell’edificio visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico; resta invece fuori dal beneficio l’intervento di rifacimento dell’impermeabilizzazione e pavimentazione del lastrico solare, anche se aperto al pubblico.


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