top of page
Cerca
Immagine del redattoreGabriele Deodati

Bonus edilizi, responsabilità ridotte per chi acquista un credito dalla banca

Cessione del credito, la responsabilità di chi acquista dalle banche

La circolare spiega che il correntista che acquista il credito dalla banca, o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoriagià svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.


Questo significa che, in presenza della documentazione della banca, al cliente che acquista il credito non può essere contestata la necessaria diligenza e, di conseguenza, non gli si può attribuire la colpa grave. La colpa grave scatterebbe solo se il cliente acquistasse il credito senza farsi consegnare la documentazione dalla banca.

Cessione del credito, i termini per comunicare l’opzione

Chi opta per lo sconto in fattura o la cessione del credito deve comunicarlo all’Agenzia delle Entrate. I termini per l’invio delle comunicazioni sono diversi a seconda della natura dei soggetti che effettuano l’operazione.


Per i soggetti privati, normalmente il termine per la comunicazione è fissato al 16 marzo di ogni anno, ma i continui cambiamenti normativi hanno reso necessaria una proroga e il termine per il 2022 è scaduto il 29 aprile.


Per le Partite Iva e le imprese, che sono tenute a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, il termine scade invece il 15 ottobre. Per questi soggetti, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione le istruzioni e il modello per l’invio della comunicazione.


La circolare 33/E/2022 spiega che chi commette un errore nella comunicazione può trasmetterne un’altra entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Se il termine è scaduto, mail credito non è ancora stato accettato, il cessionario può rifiutarlo e il cedente può comunicare una nuova cessione.


Se il cessionario ha accettato il credito, ma nella comunicazione sono presenti solo errori formali, il credito può essere utilizzato in compensazione o ulteriormente ceduto, ma il cedente deve inviare all’Agenzia una nota di segnalazione ai fini dei controlli successivi.

In caso di errori sostanziali, i titolari delle detrazioni, i cessionari e i fornitori possono chiedere l’annullamento dell’accettazione del credito derivante dalla comunicazione non corretta, utilizzando il modello allegato alla circolare.


È inoltre possibile ricorrere alla remissione in bonis, cioè la comunicazione può essere inviata successivamente se:

- sussistono i requisiti per ottenere la detrazione;

- i contribuenti hanno avuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione;

- non ci sono attività di controllo sulla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto;

- è versata la misura minima della sanzione prevista (250 euro).


In questi casi, la comunicazione può essere inviata entro il 30 novembre 2022 pagando una sanzione. Le Partite Iva e le imprese devono pagare la sanzione solo nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre (un giorno dopo rispetto alla scadenza del 15 ottobre) e il 30 novembre 2022.

Fonte Edilportale



6 visualizzazioni0 commenti

コメント


Post: Blog2 Post
bottom of page