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Immagine del redattoreGabriele Deodati

BOMBE D’ACQUA: CHI RISARCISCE I DANNI AGLI IMMOBILI?

Il periodo estivo porta non solo belle giornate ma anche, e purtroppo sempre più spesso, episodi temporaleschi di notevole intensità: le cosiddette bombe d’acqua. In questi casi capita che l’impianto fognario del comune non riesca a far fronte a fenomeni di tale portata creando non pochi problemi alle strade o alle case dei cittadini.

Con la pronuncia oggetto del presente commento, il Tribunale di Palermo con l’ordinanza del 12/04/2023 ha dichiarato responsabile il Comune per i danni patiti da un privato derivanti dall’allagamento della propria abitazione.

I fatti di causa

Il proprietario di una villa nella città di Palermo citava in giudizio il proprio Comune al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti in conseguenza dell’allagamento che aveva interessato nei mesi estivi la villa di sua proprietà, in occasione di abbondanti precipitazioni.

Egli agiva prima attraverso il procedimento di accertamento tecnico preventivo e poi, vista la mancata risoluzione della vicenda, in tribunale.

Il Giudice del tribunale adito, anche sulla scorta delle risultanze della consulenza espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, dava ragione al ricorrente.

I motivi dell’accoglimento della domanda

Il punto di partenza del ragionamento del giudice è la responsabilità di cui all’art. 2051 c.c..

Tale norma individua, in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente, per l’applicazione della stessa, la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento dannoso. Ciò significa che per escludere la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, occorre dar prova della sussistenza dal caso fortuito o di un evento di forza maggiore.

In altre parole, nel caso in esame, al proprietario della villa è bastato dar prova dell’esistenza di notevoli piogge in quel periodo nonché della compatibilità dei danni riportati nella villa con il possibile straripamento di acqua proveniente dal sistema di drenaggio urbano.

Sul punto occorre ricordare che, in tema di danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. in cui è coinvolta la pubblica amministrazione, il custode della cosa è il soggetto che su di essa eserciti l’“effettivo potere materiale”, e quindi di fatto è il Comune.

Inoltre, nel corso del giudizio di ATP, il consulente d’ufficio ha avuto modo di appurare, attraverso sopralluogo, rilievi fotografici, e con la redazione di un elaborato lineare, che i fenomeni di allagamento “sono risultati riconducibili all’inadeguatezza del sistema di drenaggio urbano ad intercettare e smaltire, nel tratto stradale di interesse, le acque di scorrimento superficiale, di provenienza meteorica, attraverso il collettore fognario”.

Al contrario, dalle risultanze della CTU non emergeva alcun elemento che potesse far pensare a un caso fortuito e pertanto il Giudice, stante, peraltro, la contumacia dell’ente convenuto, ha ritenuto il Comune di Palermo responsabile dei danni subiti da parte attrice e, conseguentemente, condannato al ristoro dei medesimi.

Fonte immobiliare.it



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