top of page
Cerca
Immagine del redattoreGabriele Deodati

ASSICURAZIONE CONDOMINIALE, RICHIESTA DANNI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORE

Un singolo condòmino può agire contro l’assicurazione del condominio? Il condomino può sapere dall’amministratore il nome dell’assicurazione e fare causa direttamente a questa?

La legge mette i confini tra le responsabilità, in questo caso tra amministratore condominiale e condomini, regolamentando le situazioni e i casi.

A volte, è il giudice in primis a posizionare i paletti. Lo ha fatto di recente il tribunale di Aosta con una sentenza su un caso concreto, dando risposta all’interrogativo.

Un condòmino può agire direttamente contro l’assicurazione del condominio?

Il caso giudiziario affrontato dal tribunale di Aosta ha fatto chiarezza rispetto alle limitazioni dei condomini in merito alle azioni verso le compagnie assicurative e le situazioni in cui l’amministratore del condominio è l’unico soggetto legittimato ad agire.

La sentenza del giudice si rifà a quanto già stabilito dalla Cassazione, ossia che il contraente della polizza assicurativa è il condominio tutto che stipula una assicurazione per danni.

Partendo da questo principio, i singoli condomini di un condominio non possono ritenersi legittimati ad esercitare azioni, ragioni e diritti nascenti dalla polizza stipulata, per far valere interessi personali e per chiedere un risarcimento del danno.

La polizza viene stipulata dal condominio in persona dell’amministratore. Ciascun condomino non può dunque sostituirsi all’amministratore per agire contro l’assicurazione.

L’amministratore ha il potere di rappresentanza, pertanto il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l’ente di gestione. Di conseguenza:

  • Il condomino non può agire in causa contro l’assicurazione per fare valere pretese derivanti dal contratto alla cui stipulazione è estraneo.

  • E non può rivolgersi direttamente all’assicurazione per chiedere i danni.

Il singolo condomino può invece:

  • Agire attraverso l’intermediazione dell’amministratore.

  • Oppure chiamare in causa il condominio.

Solo l’amministratore condominiale è il soggetto legittimato ad agire contro l’assicurazione, negli interessi dei condomini che rappresenta.


Un esempio concreto

Ipotizziamo di essere proprietari di un appartamento all’interno di un condominio. La nostra casa subisce un’infiltrazione d’acqua proveniente dall’appartamento del piano superiore. Per legge non potremo rivolgerci direttamente all’assicuratore per ottenere l’indennizzo.

Sarà l’amministratore di condominio, che ha stipulato la polizza, l’unico legittimato ad agire nei confronti dell’assicurazione.

Fonte immobiliare.it



3 visualizzazioni0 commenti

Commenti


Post: Blog2 Post
bottom of page