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Immagine del redattoreGabriele Deodati

ASSICURAZIONE CASA EVENTI CALAMITOSI: È DETRAIBILE PER I CONDOMINI?

In risposta a uno specifico quesito, l’Agenzia delle Entrate chiarisce se i singoli condomini possono detrarre le spese sostenute per l’assicurazione sulla casa relativa a eventi atmosferici estremi e calamitosi stipulata in un complesso condominiale.

Cosa copre la polizza per gli eventi calamitosi

Per eventi calamitosi si intendono gli eventi naturali di tipo catastrofico e di particolare intensità capaci di arrecare danni ingenti alle persone, alle attività produttive e agricole, ai beni mobili e immobili collocati nel territorio colpito.

Sono tali i terremoti, le eruzioni vulcaniche, le frane, gli incendi, le alluvioni e le inondazioni, gli uragani e gli eventi atmosferici quali forti piogge, nevicate e grandine.

Una polizza assicurativa per la casa copre tutti i rischi connessi alla proprietà in relazione a questi eventi.

Per le polizze stipulate dal 1° gennaio 2018, i contribuenti che le hanno sottoscritte per tutelare la propria casa da queste situazioni calamitose possono usufruire della detrazione del 19% del premio assicurativo versato, tramite il Modello 730.

Detrazione polizza per i singoli condomini: come funziona

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in cui sia un condominio a stipulare un’assicurazione per tutelare l’immobile dai danni causati da eventi atmosferici estremi, i singoli condomini proprietari delle unità abitative possono portare in detrazione la spesa sostenuta per la polizza.

La detrazione ovviamente riguarda la quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze, quota che deve essere certificata dall’amministratore o attestata dalla documentazione della polizza e che deve essere provata da versamento bancario o postale; non spetta invece se la polizza è stata stipulata per assicurare solo la pertinenza.

Inoltre, la detrazione è riferibile al bene, e non alla persona, quindi essa spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile.

Per quanto riguarda il limite di detraibilità, la detrazione spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Al superamento di questo reddito, essa decresce fino a zero per i redditi pari o superiori a 240.000 euro.

Fonte immobiliare.it



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