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Immagine del redattoreGabriele Deodati

APPALTO DI LAVORI IN CONDOMINIO: CONTRATTO NULLO SE IL DURC DELLA DITTA È IRREGOLARE

In tema di appalto di lavori in condominio, se il disciplinare approvato dall’assemblea condominiale rinvia espressamente alla disciplina dei contratti pubblici, il DURC contenente irregolarità contributive, presentato dalla ditta appaltatrice, comporta l’invalidità della procedura di aggiudicazione dei lavori e del relativo contratto d’appalto.

Lo ha stabilito il Tribunale di Foggia con la sentenza n. 2994 del 5 dicembre 2022.

Il giudice ha accolto le istanze di una condomina.

Il DURC irregolare comporta l’invalidità insanabile dell’aggiudicazione dei lavori, così come previsto dal codice degli appalti pubblici. Disciplina a cui il condominio, volontariamente, si è assoggettato nel proprio disciplinare di gara.

DURC irregolare: le conseguenze

La proprietaria di un appartamento in condominio si opponeva decreto ingiuntivo con il quale era stata condannata al pagamento di circa 8000 euro alla ditta appaltatrice, per l’esecuzione di lavori straordinari condominiali.

Secondo la Condomina, l’aggiudicazione dei lavori è illegittima, in quanto la ditta, al momento dell’aggiudicazione, non era in possesso dei requisiti di Legge.

Infatti, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) della ditta appaltatrice presentava un’irregolarità contributiva nei confronti della Cassa edile.

Inoltre, la polizza fideiussoria prestata non era conforme alle previsioni deliberate dall’assemblea condominiale.

La proprietaria impugna anche le relative delibere condominiali e chiama in causa il Condominio, per essere manlevata delle eventuali somme dovute alla ditta.

La ditta si difende. Non nega le irregolarità contributive, ma afferma di averle sanate subito dopo l’aggiudicazione, come dimostra il nuovo DURC.

DURC irregolare: quando?

Decisivo per la definizione della controversia è il difetto del requisito di regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile, al momento della presentazione dell’offerta di gara indetta dal Condominio.

Il condominio – osserva il giudice – nel proprio disciplinare di gara approvato dall’assemblea, richiama la normativa agli appalti pubblici all’epoca vigente. Così facendo, l’ente condominiale ha scelto autonomamente di assoggettarsi alla normativa pubblicistica.

Codice degli appalti e disciplinare di gara

Nello specifico, il disciplinare stabilisce che il partecipante deve rendere dichiarazione attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e che il condominio escluderà dalla gara le offerte con una o più delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte.

Sempre nel disciplinare del condominio è stabilito che l’eventuale aggiudicazione è subordinata all’accertamento della regolarità contributiva ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 1+63/2006 (Codice degli appalti all’epoca vigente), mediante l’acquisizione del DURC.

Il condominio si autovincola alla disciplina dei contratti pubblici

Ora, in base all’art. 38, d.lgs. n. 163/2006, la regolarità contributiva deve sussistere alla data di presentazione dell’offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione del rapporto. Non è ammessa la regolarizzazione postuma.

L’impresa partecipante deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura.

Inoltre, poiché il momento in cui va verificata la sussistenza del requisito della regolarità contributiva e previdenziale è quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l’eventuale regolarizzazione successiva, se vale a eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale, non può comportare ex post il venir meno della causa di esclusione (ex plurimis, Cons. St., 09/03/2016, n. 955).

Omessi versamenti contributivi

Nel caso di specie, risulta documentato che, alla data di presentazione dell’offerta, la ditta non fosse in regola con il versamento dei contributi nei confronti della Cassa Edile. Ne consegue l’invalidità dell’aggiudicazione e, a valle, l’invalidità del contratto d’appalto sottoscritto dalle parti.

Non assume alcun rilievo il fatto che la ditta abbia provveduto a sanare le irregolarità dopo l’aggiudicazione dei lavori.

Tale adempimento risulta dal nuovo DURC, ma non è sufficiente a rendere valido il contratto d’appalto.

Non è possibile la convalida del contratto, “trattandosi di vizio che, alla stregua degli artt. 89 e 90 d.lgs. n. 81/2008, implicava la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio con il rischio di esecuzione di opere abusive ossia prive dei requisiti amministrativi”.

Opposizione accolta e decreto ingiuntivo revocato, con condanna della ditta al pagamento delle spese legali.

Fonte immobiliare.it



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