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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Appalti: dopo l’emergenza Covid-19, Anac ripristina i termini per scadenze e comunicazioni

I termini delle procedure d’appalto, più volte sospesi a causa della pandemia, tornano alle condizioni esistenti prima dell’emergenza da Covid-19.


Lo stato di emergenza è cessato il 31 marzo e l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha diramato un comunicato con cui spiega il ritorno ai vecchi obblighi di comunicazione.

Appalti, la sospensione dei termini per le procedure di gara

La delibera 7/2022 dell’Anac fa cessare l’efficacia delle precedenti delibere con cui erano stati allungati i termini per il perfezionamento del Codice identificativo di gara (Cig), la trasmissione dei dati all’osservatorio contratti pubblici e l’emissione del Certificato esecuzione lavori (Cel) a parte della stazione appaltante.


Le delibere Anac hanno dato attuazione alla sospensione dei termini disposta per la prima volta con il Decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e poi più volte prorogata con il protrarsi della durata dello stato di emergenza.


All’epoca l’Anac, temendo che la sospensione generalizzata creasse dei blocchi, aveva fornito dei suggerimenti alle Stazioni appaltanti per proseguire con l’iter delle gare laddove possibile.

Appalti, i termini per le procedure di gara

Il termine entro cui la Stazione appaltante ha l’obbligo di perfezionare il Cig torna dai 150 giorni dello stato di emergenza a 90 giorni. I Cig non perfezionati entro tale termine sono automaticamente cancellati.


I termini fissati per la trasmissione dei dati all’Osservatorio dei contratti pubblici, che a causa dell’emergenza pandemica erano stati incrementati di 60 giorni, tornano quelli pre-Covid:

- le schede Dati Comuni e Aggiudicazione vanno comunicate entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva o dall’avvenuto affidamento;

- le schede adesione ad accordo quadro/convenzione entro 30 giorni dall’avvenuta adesione;

- la scheda modifiche contrattuali entro 30 giorni dall’evento;

- le schede fase iniziale, Sal, conclusione, collaudo/regolare esecuzione, accordi bonari, sospensione, subappalto, istanza di recesso entro 60 giorni dall’evento.


La Stazione appaltante deve trasmettere il Cel entro 30 giorni.


Per quanto riguarda il precontenzioso, Anac deve chiudere le procedure entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza approvando un parere. È consentita una sospensione dei termini di 10 giorni per l’acquisizione di documentazione integrativa o un supplemento di istruttoria (durante l’emergenza è stato possibile sospendere i termini per 30 giorni).


Fonte Edilportale


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