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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Antincendio, si chiude il cerchio delle regole tecniche per gli edifici tutelati

Saranno operative a breve le nuove regole per la prevenzione antincendio negli edifici tutelati aperti al pubblico, nei quali si svolgono determinate attività.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 14 ottobre 2021, che definisce le regole per gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004), aperti al pubblico, in cui si svolgono attività soggette al DPR 151/2011. Si tratta una serie di alberghi, uffici, scuole, negozi, ma anche attività per le quali si utilizzano gas e liquidi infiammabili, come ad esempio le officine e i laboratori per la lavorazione dei metalli.

Antincendio, nuove regole in vigore dal 24 novembre

Le nuove regole non si applicano a musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, per i quali è stata approvata una diversa Regola tecnica verticale.

Le norme entreranno in vigore il 24 novembre 2021 e potranno essere applicate in combinazione alle pertinenti regole tecniche verticali contenute nella sezione V, allegato 1, del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015). Questo significa che alle regole tecniche, specifiche per l'attività esercitata, si affiancheranno quelle messe a punto per far fronte ai casi in cui tali attività si svolgano in un edificio tutelato.

Antincendio, le regole per gli edifici tutelati

L’Allegato al decreto definisce le procedure per la valutazione del rischio antincendio, le strategie e le prescrizioni da mettere in atto, per quali elementi è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco e le modalità per l’adeguamento.

L’Allegato contiene inoltre le prescrizioni per la progettazione e realizzazione delle vie di fuga, per la predisposizione del piano di limitazione dei danni, la rilevazione, l’allarme e il controllo dell’eventuale incendio.



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