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Immagine del redattoreGabriele Deodati

Antincendio, in vigore la Regola tecnica verticale per gli edifici di civile abitazione

È in vigore da oggi il DM 19 maggio 2022, contenente la Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione.


Il nuovo decreto modifica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), inserendo nell’Allegato 1, che racchiude le regole tecniche verticali per i diversi settori, il capitolo V.14 dedicato agli edifici di civile abitazione.


La nuova norma si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione, di altezza antincendio maggiore di 24 metri, e deve utilizzata insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice e alle altre pertinenti Rtv.


La Regola tecnica verticale, contenuta nel DM 19 maggio 2022, in vogore da oggi, dovrà inoltre essere applicata insieme alla Regola tecnica verticale sulle chiusure d'ambito (DM 30 marzo 2022), che entrerà in vigore il 7 luglio.


Il DM 19 maggio 2022 identifica gli edifici con codici diversi, a seconda che essi siano occupati esclusivamente da appartamenti o ospitino altre attività, ad esempio artigiane, commerciali, depositi, archivi, spazi comuni. Gli edifici sono inoltre raggruppati in base alla quota massima dei piani.



Il decreto individua la metodologia per la valutazione del rischio di incendio e la strategia antincendio, che comprende reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazioni, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rilevazione d’allarme, operatività antincendio e sistemi tecnologici.


All’interno del capitolo dedicato alla gestione della sicurezza antincendio, c’è un paragrafo sulle misure preventive, che tra le varie procedure per evitare gli incendi pone l’attenzione sui lavori di manutenzione e sugli interventi che coinvolgono la facciata degli edifici, come la sostituzione delle finiture e dei rivestimenti e i lavori per l’isolamento termico e acustico.

Fonte Edilportale


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