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Immagine del redattoreGabriele Deodati

ANTENNA DI TELEFONIA SULLE TERRAZZE: SERVE L’AUTORIZZAZIONE DEL CONDOMINIO?

Non serve l’unanimità dei consensi in assemblea per concedere in locazione la terrazza condominiale per l’installazione di un ripetitore di telefonia mobile, se il contratto non supera i 9 anni di durata.

In tal caso, inoltre, non si costituisce una servitù (che anche richiederebbe il consenso unanime), ma un mero diritto personale, destinato, come tale, a venir meno al termine della locazione.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 312 del 9 gennaio 2023.

Antenna di telefonia sulle terrazze: serve l’ok del condominio?

Una condomina impugnava la delibera con la quale l’assemblea di condominio aveva autorizzato, a maggioranza, la concessione in locazione di due porzioni di terrazzi condominiali, per l’installazione di un’antenna ripetitore di telefonia mobile.

Secondo la condomina, il contratto di locazione superava la durata complessiva di 9 anni e, come tale, richiedeva l’approvazione in assemblea all’unanimità.

Non solo. La decisione dell’assemblea avrebbe avuto l’effetto di costituire un vero e proprio diritto reale di servitù sul bene comune, alterando la destinazione residenziale della terrazza e impedendo ai singoli condomini di farne uso.

L’antenna in questione, infine, recherebbe pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio, al decoro architettonico e anche alla salute dei condomini.

Oltre all’annullamento della delibera, la condomina chiedeva il risarcimento dei danni causati dal deprezzamento economico del proprio appartamento, in conseguenza dell’installazione del ripetitore radio.

Il tribunale ha tuttavia rigettato le richieste della condomina.


Durata ultranovennale

Il giudici ha accertato anzitutto che il contratto autorizzato dall’assemblea ha durata pari a 9 anni.

Occorre, infatti, considerare la durata prevista nel contratto e non l’ipotetica maggiore durata accertabile alla prima scadenza (risulta previsto che, alla scadenza di tale termine, il contratto si sarebbe rinnovato tacitamente per i periodi di sei anni in sei anni salvo disdetta).

Per la sua approvazione, dunque, è sufficiente la maggioranza. Non si applica, infatti, l’art. 1108 comma 3 del codice civile, che richiede il consenso unanime solo per le locazioni di durata superiore a nove anni.


Concessione temporanea del lastrico in condominio: le regole

Respinta anche la questione relativa alla presunta costituzione di una servitù, che anche richiederebbe il consenso unanime.

In realtà – spiega il giudice – tale diritto non scaturisce dalla sottoscrizione del contratto di locazione. È, invece, da ritenersi configurabile un diritto meramente personale, destinato, come tale, a venir meno con la cessazione del contratto di locazione.

A tale riguardo, le Sezioni Unite (sentenza 8434/2020) hanno chiarito che: “che il contratto avente ad oggetto la concessione totale o parziale, a titolo oneroso, del godimento del lastrico solare di un fabbricato allo scopo di consentire al concessionario l’installazione di un ripetitore di segnale, va ricondotto – in mancanza di indicazioni di segno contrario suggerite dall’interpretazione del singolo contratto – allo schema del contratto atipico di concessione ad aedificandum ad effetti obbligatori; concessione soggetta alle norme sul contratto tipico di locazione”.

Sicurezza, stabilità e tutela della salute in condominio

Respinte anche le ulteriori contestazioni. In considerazione delle dimensione e delle caratteristiche dell’antenna ripetitore, il giudice ha ritenuto che non vi siano pregiudizi alla stabilità e sicurezza dell’edificio, sia dal punto di vista della sicurezza statica dell’edificio sia dal punto di vista delle emissioni elettromagnetiche.

I coefficienti di sicurezza adottati per il calcolo della infrastruttura e i valori massimi di campo elettromagnetico risultano conformi ai limiti consentiti dalla normativa tecnica che riguarda i carichi e la esposizione elettromagnetica.

Garantito il pari uso

Non si ravvisa, nella fattispecie, un concreto impedimento ai singoli condomini di fare uso dello spazio comune. Infatti, l’accesso alle parti condominiali non è interdetto ai condomini.

L’ingombro delle apparecchiature – in ogni caso temporaneo – riguarda solo una porzione del lastrico ed è inoltre possibile l’acceso da parte di personale tecnico sia al locale ascensori che all’antenna condominiale.

Decoro architettonico

Con riguardo, poi, alla lamentata alterazione del decoro architettonico, risulta che lo stabile è stato più volte modificato nel tempo attraverso la parziale chiusura dei balconi, la posa dei condizionatori e antenne paraboliche sulle facciate esterne con tubazioni di vario genere anche dismesse.

In presenza di una tale situazione di fatto la realizzazione dell’impianto non risulta aver alterato le linee già esistenti o l’aspetto armonico dell’immobile.

Niente risarcimento

Dunque, la delibera condominiale è legittima. Alla condomina è stato negato anche il risarcimento dei danni per il presunto diminuito valore del proprio immobile.

Per il tribunale, infatti, non è stata fornita alcuna prova del deprezzamento quale conseguenza dell’installazione dell’impianto.

Fonte immobiliare.it



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